La scelta di anticipare il termine ultimo entro cui il contumace può costituirsi in giudizio:› da un canto, potrebbe astrattamente essere condivisa in caso di contumacia volontaria, in modo da evitare costituzioni tardive finalizzate semplicemente a ritardare la definizione del giudizio (salvo quanto si dovrà osservare oltre);› dall'altro lato, non può certo essere apprezzata nell'opposta ipotesi di contumacia involontaria: come ben noto, il contraddittorio è l'elemento essenziale del diritto processuale civile, sicché ove questo non sia stato correttamente integrato, quello che viene celebrato non è un processo, ma una mera parvenza: da un lato, ai sensi dell'articolo 327, comma 2, del Cpc
Come accennato in precedenza esaminando le molte e notevoli novità apportate in tema di verifiche preliminari, il correttivo è contestualmente intervenuto su diverse disposizioni che o sono richiamate dallo o richiamano a loro volta o, ancora devono essere applicate in modo coordinato con l'articolo 171-bis. In questa sede si cercherà di dar conto di queste modifiche per così dire "conseguenti" o "collaterali". Oltre a queste, si passeranno infine in esame le novità introdotte in materia di ordinanze...
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di Marcello Clarich, Ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma e Giuseppe Urbano, Avvocato del Foro di Roma