Penale

Il proprietario del cane risponde penalmente delle lesioni cagionate dalla sua omessa custodia

La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità sorge solo se il soggetto sia titolare di idonei poteri impeditivi per evitare l'evento e non li adotti per colpa

immagine non disponibile

di Giulio Benedetti


In dottrina si dibatte del contenuto della norma dell'art. 40, capoverso, c.p nei reati omissivi: invero la domanda è sull'eventuale natura oggettiva della responsabilità penale che sorge in capo a chi omette di adottare le misure necessarie per impedire l'evento. Vale a dire ci si chiede se detta omissione condanni sempre e comunque l'autore del reato.

La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità sorge solo se il soggetto sia titolare di idonei poteri impeditivi per evitare l 'evento e non li adotti per colpa.

La sentenza 10136/2021 - La Corte di cassazione (sent. n. 10136/2021) ha annullato la sentenza di condanna di un amministratore, per l'omicidio colposo di un addetto alle pulizie, poiché committente dell'appalto era il condominio. La sentenza sostiene che la responsabilità penale dell'amministratore avrebbe potuto essere affermata solo se l'assemblea condominiale gli avesse conferito il potere di verificare, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'idoneità tecnica dei soggetti impiegati nell'appalto. È quindi l'esame della sussistenza dei poteri impeditivi che radica la responsabilità colposa nei reati omissivi.

La sentenza 14189/2021 - L'applicazione di tale principio è stabilita dalla Corte di cassazione (sent. n. 14189/2021) nei confronti del proprietario di un animale che male eserciti sullo stesso i suoi poteri di vigilanza. Il caso trattato riguardava la condanna del proprietario di un cane che, uscito dall'abitazione, invadeva la sede stradale e impediva il transito di un motociclista, il quale cadeva a terra e si procurava delle lesioni, tra cui la rottura della milza. Il Tribunale, pertanto, condannava il proprietario del cane per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) alla pena di euro 600,00 di multa. Il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando l'ingiustizia della motivazione della sentenza con riferimento del nesso eziologico dell'urto del cane con la motocicletta e la sua omessa custodia. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso e affermava il seguente principio di diritto:" la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e di custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno di un'abitazione".

La Corte ha precisato che tale obbligo di custodia non è limitato soltanto agli animali feroci, ma si estende anche agli animali domestici o di compagnia, quale è il cane di solito mansueto, nei cui confronti ugualmente il padrone è obbligato ad adottare le cautele (quali il guinzaglio e la museruola) idonee a proteggere i terzi dalle sue reazioni prevedibili. La Corte di cassazione riteneva adeguatamente motivata la sentenza della Corte di appello nella ricostruzione dell'incidente e nella sussistenza della responsabilità del ricorrente e condivideva il suo assunto per cui è irrilevante il dato della registrazione del cane all'anagrafe canina o l'apposizione sul medesimo di un "chip" identificativo, poiché l'obbligo di custodia sorge quando sussista una relazione di detenzione tra l'animale e la persona. Invero l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. L'art. 672 c.p. sanziona con una sanzione amministrativa chi lascia liberi o non custodisca animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a una persona inesperta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©