Penale

Il reato di appropriazione indebita dell'amministratore di condominio

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro il patrimonio - Appropriazione indebita - Amministratore di condominio - Volontà di restituzione - Irrilevanza - Condizioni.
Nel reato di appropriazione indebita, nel quale viene data alla res una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni che ne giustificano il possesso, a nulla rileva la volontà di restituire ciò di cui ci si è appropriati a meno che tale volontà si manifesti al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della restituzione. Tali condizioni non appaiono dimostrate nel caso dell'appropriazione indebita di somme del condominio da parte dell'amministratore, poi cessato dalla carica, permanendo gli ammanchi nelle casse condominiali e la presenza di posizioni debitorie del condominio al momento della cessazione dell'incarico.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 27 maggio 2019 n. 23182

Amministratore di condominio - Appropriazione indebita - Rendiconto - Fatture inesistenti.
L'articolo 1123 del Codice civile stabilisce i criteri di ripartizione delle spese condominiali e l'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione afferma che l'amministratore, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea, senza autorizzazione assembleare, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione. Quindi, per comporre lo stato di ripartizione spese l'amministratore deve redigere il bilancio consuntivo delle spese sostenute che deve essere approvato dall'assemblea. A tale riguardo è necessario che le poste contabili ivi indicate siano vere, altrimenti l'amministratore condominiale risponde del reato di appropriazione indebita, se ingiustificatamente si impossessa del denaro indebitamente ottenuto e non adeguatamente giustificato.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 13 marzo 2019 n. 10968

Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita - In genere - Amministratore di più condominii - Confluenza dei diversi saldi attivi in un unico conto di gestione in assenza di autorizzazione - Violazione della destinazione di scopo - Sussistenza.
L'amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condominii su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo a esigenze personali dell'amministratore o a esigenze dei condominii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 19 dicembre 2018 n. 57383

Appropriazione indebita - Amministratore di condominio - Mancato pagamento di debiti condominiali - A fronte della riscossione dei contributi dei condomini - Sussiste.
L'amministratore di condominio instaura con i condomini un rapporto di mandato nel cui ambito può ricevere dagli stessi somme di denaro al fine di provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale onde far fronte alle spese di gestione del condominio. In virtù dei generali principi in tema di consumazione del reato di appropriazione indebita, è ravvisabile un'oggettiva interversione del possesso ogniqualvolta l'amministratore, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 7 maggio 2018 n. 19729

Reati contro il patrimonio - Delitti - Appropriazione indebita - Momento consumativo del reato - Momento consumativo del reato - Individuazione - Fattispecie.
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all'atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell'importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso).
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 7 settembre 2017 n. 40870

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