Il reato di opere abusive si estingue se il reo elimina l'illecito prima del provvedimento amministrativo
Rilevanti anche i chiarimenti in materia di notifica che può essere effettuata anche presso il domicilio del difensore
Nel caso di realizzazione di opere abusive in aree con vincolo paesaggistico il reato si estingue a condizione che da parte del reo ci sia un ravvedimento e provveda al ripristino dei luoghi prima dell'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Sottolinea la Cassazione (sentenza n. 33540/22) che si tratta di una circostanza non avvenuta nel caso concreto, in cui l'ordinanza di demolizione risulta essere emessa il 12 marzo 2018, mentre la demolizione è stata eseguita solo il 25 febbraio 2019. L'autore dell'abuso pertanto non si è attivato spontaneamente e tempestivamente, anticipando in questo modo l'emissione del provvedimento ripristinatorio.
Decisamente interessanti, poi, i chiarimenti forniti dai Supremi giudici in materia di notifica. E allora l'attenzione si è focalizzata in merito alla procedura relativa al decreto di citazione presso il difensore (articolo 161, comma 4 del cpp) sebbene il ricorrente avesse dichiarato il domicilio altrove. Gli Ermellini hanno puntualizzato che anche grazie all'intervento delle Sezioni unite (sentenza n. 58120/17) è stato sancito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto - che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura dell'articolo 161, comma 4 del cpp - è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato. Notifica, invece, che deve essere eseguita personalmente (ex articolo 157 del cpp) nel caso in cui si tratti della prima procedura effettuata direttamente all'imputato che non sia detenuto.