Rassegne di Giurisprudenza

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Società - Reati societari - Delitti di cui ai primi due commi dell'art. 2638 cod. civ. - Differente natura - Ipotesi autonome di reato - Concorso formale di reati ex art. 81, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
Il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute; ne consegue che tra le due fattispecie è configurabile un concorso formale ex art. 81, comma primo, cod. pen., qualora la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute.
• Corte di cassazione, Penale, Sezione 5, sentenza del 22-05-2023, n. 21878

Banche e istituti di credito o risparmio - Art. 2638, comma secondo, cod. civ. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza - Individuazione - Ragioni.
L'evento del reato previsto dall'art. 2638, comma secondo, cod. civ. può essere integrato, oltre che dall'impedimento "in toto" dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 04-07-2019, n. 29377

Banche e istituti di credito o risparmio - Azioni ed obbligazioni bancarie acquistate da terzi con denaro proveniente dalla stessa banca - Artificiosa rappresentazione di elementi positivi del patrimonio di vigilanza - Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - Sussistenza - Fattispecie.
Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. la condotta dell'amministratore di un istituto di credito il quale, attraverso l'artificiosa rappresentazione nel patrimonio di vigilanza di elementi positivi fittizi, costituiti da azioni ed obbligazioni acquistate da terzi con finanziamenti erogati in loro favore dallo stesso istituto creditizio, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, abbia in tal modo occultato l'effettiva situazione economica della banca amministrata e determinato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (Fattispecie in tema di concorso formale tra le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ.).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 19-09-2017, n. 42778

Società - Reati societari - Ostacolo alle funzioni di vigilanza - Presidente del consiglio di amministrazione - Direttore generale di una cooperativa - Bilanci - Fideiussione - Comunicazione ai revisori - Omissione.
Si configura il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza a carico del presidente del consiglio di amministrazione e del direttore generale di una cooperativa che non avevano indicato nei bilanci una fideiussione e ne avevano omesso la comunicazione ai revisori. Ad essere violato è l’articolo 2638 del c.c., che in realtà prevede due fattispecie: una è rappresentata da un reato di semplice condotta integrato sai dalla omessa comunicazione di informazioni dovute sia dal ricorso a mezzi fraudolenti per nascondere all’organo di vigilanza l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione patrimoniale della società; l’altra è costituita da un delitto di evento per la cui realizzazione è necessario che si sia verificato un ostacolo effettivo e rilevante all’attività di vigilanza.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 22-02-2016, n. 6884