L'ANALISI DELLA DECISIONE
In tema di rissa, il reato è integrato quando si verifichi una violenta contesa, con vie di fatto e con il proposito di ledersi reciprocamente, tra tre o più persone, contesa che, anche per la possibilità che altre persone intervengano a prendere le parti dei contendenti, costituisce di per sé un pericolo per l'incolumità pubblica.

La sentenza in commento offre lo spunto per ricordare gli elementi qualificanti il delitto di cui all'art. 588 c.p..
Come sappiamo, il codice non fornisce una definizione della nozione di "rissa" idonea a delineare i confini della fattispecie e, per tale ragione, occorre prendere a misura il significato che il termine assume nell'uso comune e rispetto al quale con tale concetto viene convenzionalmente identificata una contesa violenta tra due centri contrapposti di soggetti animati dalla volontà vicendevole...


