Comunitario e Internazionale

Il regime di non imponibilità dei servizi di trasporto beni in esportazione si allinea alla normativa comunitaria

Al fine di risolvere l'incompatibilità della norma interna a quella comunitaria, nella legge di conversione del D.L. n. 146/2021, è stata introdotta la previsione di un nuovo comma ove è specificato che l'esenzione è applicabile esclusivamente ai servizi di trasporto resi direttamente all'esportatore, al titolare del regime di transito, all'importatore e al destinatario dei beni

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di Marco Novara, Francesco Zondini*

I servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all'art. 9 del D.p.r. 633/72 possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente all'esportatore , al titolare del regime di transito, all'importatore, o al destinatario dei beni. Restano pertanto esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub vettori o subcontraenti). Restano salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma.

Lo prevede l'emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. " decreto fiscale "), già approvato dalle camere ed in attesa di conversione in legge, che recepisce l'orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-288/16 del 29/06/2017), secondo il quale il regime di esenzione IVA (rectius non imponibilità) previsto dall'art 146 della Direttiva IVA si applica solo sui servizi di trasporto resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Si tratta di una novità importante per le imprese di trasporto, che spesso si trovano a sub affidare a terzi soggetti il trasporto di alcune tratte, poiché restringe significativamente l'ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale. Infatti, se con l'attuale formulazione dell'art. 9 D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità del trasporto risulta condizionata al fatto che il servizio sia "relativo" ad un bene in esportazione o importazione (in tal caso a condizione che il corrispettivo sia incluso nel valore doganale), con le modifiche proposte a detta disposizione, viene introdotto anche l'ulteriore requisito, secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo ove il servizio sia reso direttamente all'esportatore o importatore.

Nel dettaglio, l'art. 9, comma 1, n .2 del D.p.r. 633/72 si limita attualmente a prevedere la non imponibilità per i "trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69" cosicché sin ora il regime di favore è stato di regola applicato avendo unicamente a riferimento la "connessione" del trasporto con un bene in esportazione o importazione, anche in considerazione del fatto che la stessa amministrazione finanziaria aveva avuto modo di precisare che la non imponibilità per tali trasporti spetta "anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti" (cfr. Circ. n. 26/411138 del 3/08/ 1979 e Circ. n. 62/539917 del 3/11/ 1973).

La norma interna deriva dall'art. 146 della Direttiva IVA a mente della quale gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, qualora direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, il regime di esenzione previsto dall'art. 146, risulta applicabile solo nell'ipotesi in cui i servizi di trasporto vengano forniti "direttamente al mittente o al destinatario di detti beni", con la conseguenza che i servizi resi dall'eventuale sub-trasportatore, sovente necessari per una efficiente gestione dei trasporti internazionali, non possono essere esentati dall'imposta, non essendo forniti direttamente al destinatario o all'esportatore di tali merci, bensì a una controparte contrattuale di quest'ultimo.

In tale scenario, al fine di risolvere l'incompatibilità della norma interna a quella comunitaria, attraverso un emendamento dal D.L. 146/2021, l'art. 9 viene modificato attraverso la previsione di un nuovo comma ove specificato che i servizi di trasporto non imponibili non comprendono quelli resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore e dal destinatario dei beni.

Le nuove disposizioni si renderanno tuttavia applicabili dal 1 gennaio 2022 facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data nel rispetto del principio del legittimo affidamento. E' opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impatteranno unicamente i servizi che rilevano territorialmente in Italia, ossia i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia tenuto conto che, come regola generale, il luogo di tassazione per i trasporti di beni in ambito B2B è individuato nel luogo di stabilimento del committente. Di converso i servizi resi a committenti esteri resteranno non soggetti ad IVA in Italia come in passato.

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*A cura di M. Novara, F. Zondini - VAT Customs & Indirect Tax, Pirola Pennuto Zei & Associati

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