IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER DEBITO DI VALORE
In caso di riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale, trattandosi di debito di valore, la somma calcolata quale risarcimento deve essere attualizzata, aggiungendo rivalutazione ed interessi.L’istituto della rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l’importo della somma liquidata con riferimento al momento in cui il danno si è verificato in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta l’effettiva liquidazione giudiziale.Sul complessivo della somma così determinata andranno quindi calcolati gli interessi, che hanno la differente funzione di coprire il ritardo fino al momento dell’effettivo pagamento.Secondo i dettami della citata pronuncia, gli interessi si calcoleranno periodicamente dalla data del fatto sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, ovvero considerando i singoli momenti in cui la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria.