Rassegne di Giurisprudenza

Il segreto d'ufficio nel reato di cui all'articolo 326 c.p.

a cura della Redazione Diritto

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Rivelazione di segreti di ufficio - Notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie.
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 08-05-2023, n. 19346

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Rivelazione di segreti di ufficio - Elemento oggettivo del reato - Esclusione - Condizioni.
Non ricorrono gli estremi del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio quando la notizia sia divenuta di dominio pubblico, né quando essa, sebbene ancora segreta, sia rivelata a persone appartenenti alla pubblica amministrazione autorizzate a riceverla, in quanto debbano necessariamente esserne informate per la realizzazione dei fini istituzionali connessi al segreto, ovvero a persone che, pur estranee alla pubblica amministrazione, ne siano già venute altrimenti a conoscenza, fermo restando, con riferimento a queste ultime, il limite della non conoscibilità dell'ulteriore evoluzione della notizia stessa.
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 12-06-2020, n. 18125

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio - Dovere del segreto - Estremi - Nozione - Fattispecie in tema di accoglimento da parte della Suprema Corte del ricorso del P.M. di addebito all'imputato del reato ex art. 326 c.p.
L'art. 326 c.p., nel prevedere come reato la rivelazione di "notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete", si riferisce non soltanto alle notizie destinate a rimanere segrete in ogni tempo e in ogni luogo, ma anche a quelle relativamente alle quali il destinatario della rivelazione non sia titolare del diritto di accesso o non lo abbia azionato con le dovute modalità, ai sensi della legge n. 241/1990; il che vale, in particolare, per - funzionari di cancelleria e segreteria e peri dattilografi giudiziari, - i quali, ai sensi dell'art. 159 della legge n. 1196/1960, sono tenuti ad "osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la Configurabilità del reato in un caso in cui all'imputato era stato addebitato di aver rivelato ad una persona sottoposta a indagine per truffa, nei cui confronti egli aveva contratto debiti a tasso usurario, - "movimenti e le riunioni di ufficio svolte dal P.M. e dalla P.G. delegata negli uffici della Procura" nonché "la presenza di soggetti da escutere in quanta di testimoni" come pure le iscrizioni e le successive annotazioni nel registro delle notizie di reato riguardanti la medesima persona).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 21-04-2017, n. 19216

Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio - Notizia segreta - Obbligo di segretezza - Fonti - Fattispecie. (cp, articolo 326).
In tema di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'articolo 326 del Cp deve essere desunto dal nuovo testo dell'articolo 15 del Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, che disciplina il mantenimento del segreto d'ufficio come obbligo generale tra i doveri dell'impiegato civile dello Stato, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Da ciò deriva che il divieto di divulgazione e di utilizzo comprende non soltanto le informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possano essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di «notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete» assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui sia indebitamente diffusa ovvero utilizzata, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie in cui il reato è stato ravvisato a carico di due operatori di polizia che, avvalendosi delle fotocopie di passaporti e dei codici fiscali di cittadini stranieri, fermati alla frontiera, avevano utilizzati i relativi dati personali, appresi a causa e nell'esercizio delle funzioni, per il rilascio di schede telefoniche da impiegare senza che fosse poi possibile risalire al reale utilizzatore).
• Corte di Cassazione, Penale, Sezione 6, Sentenza del 28-02-2013, n. 9726