Il sequestro finalizzato a confisca obbligatoria va sempre motivato anche su periculum in mora
Il pericolo di dispersione del bene o del corrispondente valore monetario costituisce sempre presupposto di validità della misura cautelare “impeditiva”, anche se accertato il reato scatta la previsione della sua ablazione definitiva
Il sequestro preventivo - anche nei casi - in cui debba sfociare in confisca deve comunque essere sorretto con adeguata motivazione rispetto al pericolo di dispersione del bene per essere legittimamente disposto. E anche nel caso in cui la confisca sia obbligatoria una volta accertata la commissione del reato che la preveda. La funzione impeditiva del sequestro preventivo non basta in sé a giustificare la misura cautelare reale.
Per tali considerazioni la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 26094/2025 - ha respinto il ricorso della procura contro la decisione del tribunale del riesame che aveva confermato il diniego del Gip alla richiesta di sequestro preventivo corrispondente al valore dell’immobile donato dall’imputato, sottoposto a misura di prevenzione, al proprio padre. L’imputazione riguardava la contestazione del reato previsto dall’articolo 30 della legge 646/1982 che sanziona le mancata comunicazione di variazioni patrimoniali al nucleo di polizia economico-finanziaria del luogo di dimora abituale di chi è sottoposto a misura di prevenzione. Da cui deriva in caso di accertamento del reato la confisca obbligatoria diretta o di valore prevista dal successivo articolo 31 della stessa legge.
Il ricorso del procuratore si imperniava sull’applicabilità anche in caso di trasferimenti a titolo gratuito della misura cautelare reale del sequestro cosiddetto impeditivo rapportato al valore del bene ceduto. Ma la Cassazione pur dando atto alla procura della giustezza del suo ragionamento respinge il ricorso ricordando l’insuperabile necessità di argomentare i presupposti per la corretta applicazione del sequestro e di qualsiasi altra misura che incida sui diritti, compreso quello di proprietà, della persona che la subisce.
Ma il ricorso non chiarisce ai giudici di legittimità né la sussistenza del rischio di dispersione del bene (rectius, del valore dell’immobile donato) né di avere argomentato nella richiesta - respinta sia dal Gip sia dal Tribunale - di disporre il sequestro in ordine al periculum in mora. Ciò che non ha consentito alla Cassazione di affermare l’illegittimità del doppio diniego di sequestro.
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di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Macerata