Penale

Il sequestro per mafia dell'intera società non lede il diritto di proprietà del socio di minoranza in buona fede

La Corte di Cassazione, con la sentenza sent. 32904/2020, afferma che se l'azienda ha natura mafiosa il sequestro dell'intera società è legittimo e non si può riconoscere al terzo – socio di minoranza – l'interesse a lamentare la lesione del diritto di proprietà.

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di Fabrizio Ventimiglia e Francesco Vivone*


Nota a margine Cass. Pen, sez. II, sent. 32904/2020


La Corte di Cassazione, con la sentenza sent. 32904/2020, afferma che se l'azienda ha natura mafiosa il sequestro dell'intera società è legittimo e non si può riconoscere al terzo – socio di minoranza – l'interesse a lamentare la lesione del diritto di proprietà.

A parere della Corte, infatti, se le quote del terzo non sono state sequestrate, questi mantiene il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni aziendali.

Questa, in sintesi, la vicenda processuale.

La Corte di Appello di Palermo rigettava il ricorso proposto dai Curatori fallimentari di una società avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trapani avente ad oggetto il sequestro dell'intero patrimonio aziendale della società, confermando il provvedimento di prime cure.
Il Fallimento della Società – a mezzo del suo Avvocato di fiducia – proponeva quindi ricorso per Cassazione avverso il decreto, lamentando la violazione degli art. 20, 25 e 26 del decreto legislativo 159/2011.

In particolare, la difesa eccepiva che l'art. 20 del citato decreto prevede, quale condizione necessaria per poter disporre un sequestro, la circostanza che il bene sia nella disponibilità del proposto.

Per tale motivo il sequestro dell'intera società, sul solo presupposto che l'indagato fosse socio di maggioranza della stessa, sarebbe da ritenersi illegittima, potendo essere semmai sequestrata la sua quota, poiché è attraverso di essa che il proposto incide sull'azienda.
A sostegno della tesi difensiva in parola, inoltre, viene ricordato che l'art. 20 del citato decreto pone una presunzione iuris et de iure della disponibilità diretta quando il capitale sociale sia totalmente nelle mani dell'indagato.

In ogni altro caso, è necessario verificare che la società sia gestita dal socio in spregio di ogni regola societaria ed anche contro la volontà e l'opposizione dei soci di minoranza.
Nel caso di specie, il 36% del capitale sociale era di proprietà di un terzo di buona fede riconducibile, per di più, allo Stato; alla luce di questa composizione societaria era indubbio che la società non poteva essere fittizia e che il proposto non aveva esercitato in essa alcun diritto che non gli derivasse dal possesso delle partecipazioni sociali.

Per tali ragioni, a parere della difesa, non si sarebbe potuto presumere che l'azienda fosse integralmente nella disponibilità del socio di maggioranza e, di conseguenza, sarebbe stato onere della Corte di appello dare conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto l'azienda direttamente riconducibile al proposto.

La Suprema Corte di Cassazione ricorda, innanzitutto, che L'art. 20 del D.lgs. 159/2011 prevede che "il Tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2535 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In ogni caso, il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile".

La recente riforma che ha modificato il codice antimafia, inoltre, ha ampliato il perimetro della possibilità di intervento ablatorio, collegando, con effetto automatico, la confisca delle quote del capitale sociale alla confisca dell'intero compendio aziendale.

Siffatta disposizione è coerente con la ratio legis che, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, sent. 26/06/2014 n. 4880) è da individuarsi nella finalità di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati alla disponibilità di determinati soggetti, che non possano dimostrarne la legittima provenienza.

A parere dei Giudici della Corte "… è quindi evidente che, qualora i beni della società siano riconducibili alla attività del proposto, che pure non sia titolare delle quote dell'intero capitale sociale, si debba procedere al sequestro e confisca dei beni".

Nel caso di specie, dunque, il sequestro è da considerarsi legittimo in quanto il patrimonio della società risulta complessivamente inquinato dalle attività illecite poste in essere dal socio di maggioranza del quale è dimostrata la "mafiosità" delle condotte imprenditoriali.

In conclusione, la Corte di Cassazione respinge il ricorso anche nella parte in cui viene dedotta una lesione del diritto di proprietà di un terzo osservando che, non essendo state sequestrate, nel caso di specie, le quote del terzo, questi avrebbe comunque diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato dei beni aziendali, con conseguente insussistenza della lamentata lesione.


*A CURA DELL'AVV. FABRIZIO VENTIMIGLIA (PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI BORGOGNA) E DEL DOTT. FRANCESCO VIVONE (STUDIO LEGALE VENTIMIGLIA)

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