Il socio può lavorare per la coop con un vincolo di subordinazione
Perché ciò avvenga è necessario valutare anche l'inquadramento previdenziale conferito al prestatore
I soci di cooperativa possono svolgere all'interno della struttura mutualistica un rapporto di lavoro subordinato senza che ciò possa generare situazioni di incompatibilità lavorativa. Ossia - spiega la Cassazione (ordinanza n. 29973/22) - la semplice appartenenza di un soggetto a una coop non preclude affatto di poter instaurare un rapporto subordinato. Naturalmente perché ciò si verifichi è necessario riscontrare quegli elementi della gravità, precisione e concordanza che facciano propendere l'ago della bilancia per il vincolo della subordinazione. La natura subordinata del rapporto di lavoro non è stata confutata in modo persuasivo dalla parte appellante, che ha richiamato in senso contrario la facoltà dei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa: tale elemento, tuttavia, posto a fondamento anche delle richieste istruttorie ben si può conciliare anche con le tipologie di lavoro subordinato come "il rapporto intermittente o a chiamata".
La subordinazione. Il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che all'interno dell'organizzazione societaria si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello di lavoro subordinato. Possibilità, peraltro, espressa chiaramente dall'articolo 1, comma 3, della legge 142/2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata. La peculiarità del rapporto associativo, infatti, non si pone di per sé in antitesi con gli estremi della subordinazione (sul punto si veda anche la sentenza di Cassazione n. 21830/22) che devono essere riscontrati in concreto.
I Supremi giudici hanno rilevato, poi, che l'inquadramento previdenziale dei lavoratori della cooperativa come dipendenti per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio del lavoro dipendente costituisce secondo l'id quod plerumque accidit un elemento indiziario. La Corte di merito ha accertato lo svolgimento in via continuativa di prestazioni di pulizia e di facchinaggio nell'ambito degli appalti di volta in volta acquisiti dalla società e ha posto l'accento sull'elemento della retribuzione dei lavoratori, proporzionale alla durata delle prestazioni svolte, e sulla mancata assunzione di rischi imprenditoriali. I lavoratori, peraltro, non hanno apportato attrezzature e materiali propri.
Il principio di diritto. Di qui il principio di diritto secondo cui "Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'istaurazione del rapporto associativo, il nomen iuris attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del lavoro mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione non rivestono portata dirimente. A tale riguardo occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro… (ndr. di qui il possibile riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato").