Comunitario e Internazionale

Il sottofondo musicale diffuso ai passeggeri è comunicazione al pubblico da remunerare

La presenza di sistemi di sonorizzazione nel trasporto pubblico non giustifica la presunzione di diffusione di opere protette

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di Paola Rossi

La diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri di un'opera musicale come sottofondo costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29/Ce (Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione). Di conseguenza in tal caso scatta il diritto alla remunerazione dell'autore per l'utilizzo della propria opera, come affermato dalla Corte di giustizia Ue.

Al contrario, precisa sempre la Cgue, non costituisce comunicazione al pubblico la mera installazione, a bordo di un mezzo di trasporto, di un impianto di sonorizzazione e, se del caso, di un software che consente la diffusione di musica. Non è quindi - in tal caso - legittima la presunzione che il sistema predisposto e utilizzato anche per informazioni ai passeggeri comporti la comunicazione al pubblico di opere musicali protette.

La Corte Ue ha affermato tali principi affrontando due casi rumeni che vedevano coinvolti un vettore aereo e una società di trasporto ferroviario risolti con la sentenza di oggi sulle cause riunite C-775/21 e C-826/21.

La Cgue precisa in primis che gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Si tratta di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utilizzatori della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utilizzatori potrebbero voler effettuare, anche al fine di vietarla.

La musica di sottofondo
La Corte rileva che la diffusione in un mezzo di trasporto passeggeri, da parte dell'operatore di tale mezzo di trasporto, di un'opera musicale come sottofondo costituisce un atto di comunicazione al pubblico di tale opera: l'operatore interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento dando ai propri clienti accesso a un'opera protettadi cui altrimenti in linea di principio non potrebbero fruire.

Sistemi di sonorizzazione
Invece, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile la diffusione di informazioni ai passeggeri non costituisce di per sé un atto di comunicazione. Il diritto dell'Unione secondo la Cgue impedisce che una normativa nazionale stabilisca una presunzione semplice di comunicazione al pubblico, esclusivamente fondata sulla presenza di sistemi di sonorizzazione nei mezzi di trasporto: ciò potrebbe condurre a imporre il pagamento di una remunerazione per la mera presenza di tali sistemi e anche in assenza di qualsiasi atto concreto di comunicazione al pubblico.

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