IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI SULL'AREA DEL VICINO
L’articolo 892 del Codice civile stabilisce le distanze che il proprietario di un fondo è tenuto a rispettare tra gli alberi piantati nel suo terreno e il proprio confine.Le distanze previste sono di tre metri per gli alberi di alto fusto – quali i pini presenti sul fondo del vicino – un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto e mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.Stante la notevole altezza degli alberi da siepe del lettore, pare congrua la distanza minima da rispettare di almeno un metro e mezzo dal confine.In assenza della decorrenza del termine ventennale di usucapione, ciascun proprietario può pretendere l’arretramento delle piante posizionate ad una misura inferiore rispetto alle distanze sopra descritte.In riferimento ai rami che sporgono nel confine altrui, l’articolo 896 del Codice civile prevede espressamente la facoltà per il vicino di chiedere ed ottenere la potatura dei rami che si protendono sulla sua proprietà a patto che i regolamenti o gli usi locali non dispongano diversamente.In caso di contrasto o mancato adempimento, competente a decidere in materia è il Giudice di Pace del luogo in cui sono posizionati i fondi.