Il termine per la riassunzione del processo decorre dal momento della conoscenza “legale” del fatto interruttivo
Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dal momento della conoscenza legale del fatto interruttivo. E questa conoscenza può provenire anche da certificazioni esterne al giudizio interrotto, purché munite di fede privilegiata. Lo afferma il Tribunale di Catania (giudice Dora Bonifacio) in una sentenza dello scorso 13 novembre.
Nel luglio 2009 una società di costruzioni aveva promosso un'azione revocatoria (articolo 2901 del Codice civile) per la pronuncia di inefficacia dell'ipoteca che una Spa, sua debitrice, aveva concesso a un'altra società. Nel corso del giudizio la Spa era stata dichiarata fallita, e così nel settembre 2012 il giudice aveva dichiarato l'interruzione del processo. Nel novembre dello stesso anno l'attrice riassumeva la causa; alla prima udienza, però, la società ipotecaria eccepiva l'estinzione del giudizio, sostenendo che la riassunzione era intervenuta oltre il termine previsto dall'articolo 305 del Codice di procedura civile; ciò dal momento che già dal giugno 2011 l'attrice stessa era a conoscenza del fallimento della Spa.
Nell'accogliere l'eccezione, il Tribunale ricorda che, in base all'articolo 43, comma 3, della legge fallimentare, l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo; un'interruzione, dunque, «rilevabile d'ufficio dal giudice senza necessità di particolari formalità». Si tratta di una norma introdotta nel 2006, con lo scopo - si legge nella sentenza - di «cristallizzare la situazione patrimoniale dell'impresa fallita», e quindi di consentire «al curatore di formulare le opportune valutazioni riguardo alla gestione fallimentare». Quanto, poi, alla decorrenza del termine per la riassunzione, il giudice etneo afferma - richiamando la sentenza 17/2010 della Consulta - che, anche nel caso di interruzione dovuta a fallimento, si deve fare riferimento non all'epoca in cui l'evento interruttivo si è verificato, bensì al «giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima». Non basta, però, che la conoscenza sia stata acquisita «in via di mero fatto»; occorre piuttosto che sia legale, e dunque risulti «da una dichiarazione o dalla notificazione, comunicazione o certificazione dell'evento», assistita da fede privilegiata.
Inoltre, incombe sulla parte che eccepisce la tardività della riassunzione l'onere di dimostrare che l'altra parte aveva avuto legale conoscenza dell'evento in tempo anteriore al trimestre precedente la riassunzione o prosecuzione del processo; ciò - aggiunge il Tribunale, citando la sentenza 5650/2013 della Cassazione - perché a chi riassume il processo non si può fare carico dell'onere di fornire una prova negativa.
Nel caso in esame, la società attrice aveva avuto «conoscenza “legale” dell'evento interruttivo in data di molto antecedente la formale dichiarazione di interruzione». Infatti, nel giugno 2011 l'attrice stessa aveva depositato un'istanza di insinuazione allo stato passivo del fallimento della Spa; istanza che, secondo il Tribunale, «può certamente assimilarsi a una certificazione avente fede privilegiata».
La riassunzione del novembre 2012 è quindi intervenuta quand'era ormai decorso il termine stabilito dall'articolo 305 del Codice di procedura civile. Il giudizio è dunque dichiarato estinto.
Tribunale di Catania - Sentenza 13 novembre 2015