Il trust liquidatorio può essere soggetto a tassa proporzionale
Tassazione dell’atto di dotazione del trust di nuovo sull’ottovolante. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5766 del 3 marzo 2020, infatti:
a. conferma come «orientamento consolidato» il fatto che l’imposta di donazione si applichi, nell’ambito del trust, solo nel momento in cui «si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione stabile e non meramente strumentale» (Cassazione 16701/19);
b. traduce il principio nell’osservazione secondo cui l’imposta «è dovuta non al momento» dell’atto istitutivo e dell’atto di dotazione del trust, in quanto «fiscalmente neutri» e «meramente attuativi degli scopi» del trust, ma nel momento del «trasferimento finale del bene al beneficiario» (Cassazione 19167/19);
c. qualifica come eccezione a quanto precede, dovendosi far luogo a immediata «tassazione in misura proporzionale» dell’atto di dotazione del trust, ogni qualvolta «si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario» (Cassazione 31445/18).
Il problema è che la traduzione in pratica di questi principi è problematica. Si pensi al trust “liquidatorio” (osservato nell’ordinanza 5766) e, cioè, a quello istituito (dal debitore o da un terzo che intende favorire il debitore) per segregare taluni beni e diritti affinché questo “isolamento”, derivante dal vincolo di destinazione impresso istituendo il trust, ne permetta una efficiente gestione e alienazione da parte del trustee e a vantaggio dei creditori. Ebbene:
● se il trust liquidatorio è strutturato in modo da realizzare un «trasferimento definitivo» al trustee «sia pure ai fini della liquidazione» allora è dovuta l’imposta di donazione con aliquota 8% (Cassazione 13626/18) in quanto si realizza «un incremento stabile… di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro» patrimonio (Cassazione 21614/16 e 13626/18);
● se il trust liquidatorio non individua «i reali beneficiari dell’operazione» e prevede «il ritorno dei beni» non alienati «in capo al settlor», allora si procede con la tassazione in misura fissa (Cassazione 5766/20).
Da un lato, si deve prendere atto che viene confermato l’orientamento di ritenere la tassazione proporzionale non dovuta quando il trasferimento al trustee sia intuito come un mero momento transitorio e servente rispetto all’attuazione del programma del trust.
D’altro lato appare abbastanza contraddittorio che, proprio con riguardo al trust liquidatorio, si discriminino ipotesi in cui il trasferimento dal disponente al trustee comporterebbe l’imposizione proporzionale rispetto a ipotesi in cui si applicherebbe quella in misura fissa. Nel trust liquidatorio non c’è arricchimento di nessuno, ma solo debiti da pagare; e quando si ha un trustee che diviene intestatario di beni al fine della loro liquidazione, non pare esserci situazione più transitoria di questa. Probabilmente, se bisogna isolare i casi in cui il trasferimento al trustee sia da intuire come «definitivo» (ordinanza 2897/2020) è più facile riferirsi a fattispecie come quella del trust di passaggio generazionale o finalizzato alla beneficienza verso soggetti indeterminati, analizzato nella sentenza 22758/2019.
Corte di cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 3 marzo 2020 n.5766