Civile

Il Viminale non può rinviare lo sgombero di immobili occupati abusivamente

Per la Cassazione, ordinanza n. 24053 depositata oggi, lo sgombero deve sempre essere eseguito; difficoltà organizzative e bilanciamento degli interessi non integrano una causa di forza maggiore

di Francesco Machina Grifeo

Nessuna discrezionalità da parte della Pubblica amministrazione nel dare attuazione al provvedimento giurisdizionale che ordina lo sgombero di un immobile occupato abusivamente. In particolare, “la causa di forza maggiore”, ostativa al rilascio, “non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 24053 depositata oggi, respingendo il ricorso del Ministero dell’Interno, condannato a pagare quasi 200mila euro alla proprietaria di un capannone industriale occupato nel 2013 da una trentina di persone e sgomberato soltanto quattro anni dopo l’ordine del giudice. Ognuno dei dieci accessi precedenti, infatti, non era andato in porto o per l’assenza dei servizi sociali (in presenza di bambini), o del medico (nonostante tra gli occupanti figurasse un disabile) o comunque per la mancanza di una soluzione alternativa da offrire agli occupanti.

Su questo specifico punto, la Suprema corte chiarisce che “la politica del Welfare compete all’Amministrazione pubblica, ma è estranea all’agire della Forza pubblica, che, se chiamata a dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale (quale per l’appunto era l’ordine di reintegra del 2014), deve limitarsi a dare ad esso esecuzione nei tempi previsti e, in difetto della previsione di un termine, in tempi ragionevoli”.

Diversi i principi di diritto affermati dalla Terza sezione civile su un argomento – gli sgomberi forzosi - da sempre foriero di polemiche tra un’ala più rigorista ed un’altra più tollerante, soprattutto quando gli immobili sono dello Stato, con posizioni mobili a seconda dell’orientamento politico degli occupanti.

“Nelle esecuzioni per il rilascio – chiarisce la Corte -, spetta all’ufficiale giudiziario il potere, riconosciuto dal combinato disposto di cui agli artt. 608 e 513 c.p.c., di richiedere in ausilio la c.d. Forza pubblica”. Con questa espressione si ricomprendono: gli agenti di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri, le Guardie di Finanza, i Vigili del Fuoco, gli Agenti di Custodia (nonché tutti quegli organismi non militarizzati i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell’ordine e della sicurezza pubblica, ivi compresi gli Agenti della Polizia Municipale).

Nel caso specifico nessun rimprovero è stato mosso all’ufficiale giudiziario che ha correttamente chiesto l’ausilio della Forza pubblica a seguito della mancata cooperazione degli occupanti. Al contrario, prosegue la decisione, i “vari funzionari delle forze dell’ordine facevano ogni volta presente l’impossibilità di procedere”, una volta per la presenza di “molti manifestanti” …, un’altra per “l’assenza di un medico … un’altra volta per la mancata presenza dei servizi sociali (…)”. Infine, si è addivenuti a rinviare la procedura per l’impossibilità di reperire una “adeguata collocazione degli occupanti deboli e minori”.

Tuttavia, “nell’ordinamento di uno Stato di diritto – recita il secondo principio -, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”.

“Solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale – specifica la Corte, col terzo principio - può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della Forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”.

Ma tale causa di forza maggiore, come detto, non può essere integrata semplicemente dalle “difficoltà intrinseche” dell’esecuzione forzata o da altra scelta “discrezionale” di rinviare l’esecuzione del provvedimento. E questo è il quarto principio di diritto affermato.

Del resto, nell’attuale sistema multilivello, chiarisce ancora la decisione, “qualsiasi interpretazione dell’ordinamento interno che lasciasse alla P.A. la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciò solo, contrastante con l’art. 6 CEDU e, di rimbalzo, con l’art. 6 Trattato UE, che i precetti della CEDU ha elevato a princìpi fondamentali dell’ordinamento comunitario”.

Con riguardo poi all’an e al quantum del risarcimento, anch’essi contestati dal Viminale, la Cassazione chiarisce che correttamente la corte di merito - dopo aver ritenuto sussistente l’an del danno da perdita di utilità economica, specificamente locativa, derivante dal protratto mancato utilizzo del compendio immobiliare nelle more dell’occupazione; e dopo aver escluso la risarcibilità del danno morale - ha ritenuto corretto il ricorso all’equità “considerata la peculiarità della situazione, in cui non potrebbe provarsi la perdita di specifiche occasioni di locazione di immobile che nessuno offrirebbe di locare (né materialmente potrebbe) proprio per la presenza degli occupanti”. Ed ha quantificato il danno patrimoniale subito dalla proprietaria in 183.383,51 euro, oltre interessi dalla data della sentenza fino al dì dell’effettivo soddisfo, “avuto riguardo, oltre che alla protratta durata della procedura esecutiva, alla rilevata vocazione locativa dell’immobile ed alla sua estensione (pari a circa 700 mq)”.

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