Il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune e ciò implica la chiara natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare. Quindi di detti danni risponde il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto. Così la Cassazione con la sentenza 16435/2025.
LA MASSIMA
Condominio - Azioni giudiziarie - Danno subito da un condomino per mancata conservazione delle parti comuni - Obbligazione a carico del proprietario del bene al momento del fatto - Sussiste. (Cc, articoli 1104, 1123, 1372 e 2051; Cc, disposizioni di attuazione, articolo 63)
Il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune è un terzo che subisce un danno per l'inadempimento dell'obbligo di conservazione della cosa comune e ciò implica la chiara natura extracontrattuale della responsabilità da porre in capo al titolare. Pertanto, una volta esclusa l'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali, deve essere escluso che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato dagli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi di detti danni rispondere il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
In materia condominiale l'ordinanza n. 16435/25 della Suprema corte di cassazione è interessante perché ha consentito al giudice di legittimità di riaffermare un principio che già le sezioni Unite (Cassazione n. 9449/2016) avevano dichiarato, ma che i giudici di merito nel giudizio in questione non avevano correttamente valutato e applicato.
In sostanza, la Corte ha ribadito che nel caso di danno a una proprietà privata, sita all'interno del condominio, danno cagionato dalle parti comuni, responsabile...


