Illegittima la revisione della patente dopo un solo sinistro stradale
La revisione della patente di guida può essere disposta per un singolo sinistro stradale solo quando la dinamica dell'incidente o la condotta complessiva di guida genera il dubbio sulla persistenza dei requisiti psico-fisici o sull'idoneità tecnica. Altrimenti risulta illegittima come ha ribadito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio-Roma, sezione III ter, con la sentenza del 17 febbraio 2016 n.2016.
Il caso - Un cinquantatreenne titolare di patente di guida di categoria B e di abilitazione professionale all'attività di noleggio con conducente si opponeva al provvedimento con cui l'Ufficio della motorizzazione civile aveva disposto la revisione della sua patente e gli aveva imposto di sottoporsi ad esame di idoneità tecnica per dubbi sulla persistenza della idoneità. Alla guida di un veicolo egli aveva oltrepassato la striscia longitudinale continua e cagionato un sinistro stradale, con lesioni al conducente di un motociclo.
Il ricorrente invocava l'eccesso di potere del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione dal momento che dal provvedimento non emergevano le ragioni a sostegno della revisione, non risultava svolto un approfondimento in ordine all'incidente, nè indicato il comportamento che avrebbe fatto sorgere dubbi sulla inidoneità tecnica alla guida.
Il Tar ha accolto i motivi di doglianza dell'automobilista ed annullato il provvedimento impugnato, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza - Il Tar, conformemente alla giurisprudenza pregressa, ha ribadito che i provvedimenti con cui si dispone la revisione della patente non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l'accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili. Il sinistro può giustificare il ragionevole dubbio sulla permanenza dei requisiti a patto che l'Amministrazione fornisca idonea motivazione della perdita dell'idoneità alla guida, fondata su elementi sintomatici oggettivi e definitivamente accertati.
Il potere di disporre la revisione della patente di guida in caso di incidente stradale dev'essere inquadrato tra i provvedimenti che non hanno natura sanzionatoria o punitiva e non presuppongono l'accertamento di responsabilità in capo al conducente del veicolo. Si tratta di un provvedimento volto a tutelare la sicurezza della circolazione stradale attraverso il controllo della perdurante idoneità alla guida del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro. Un provvedimento che si basa su un'attribuzione sommaria di responsabilità a carattere anticipatorio, con funzione latamente cautelare, senza avere l'immediatezza e la celerità tipiche dei provvedimenti d'urgenza intesi in senso stretto.
I casi che legittimano la revisione - La revisione di diritto della patente di guida è disposta nei seguenti casi tassativamente previsti dall'articolo 128 del Codice della Strada:
•quando sono contestate violazioni stradali che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida se il soggetto sia stato coinvolto in un incidente stradale da cui siano conseguiti danni alle persone o se minorenne al momento del fatto;
•in relazione a persone già affette da patologie o destinatarie di misure previste nel Testo unico sugli stupefacenti.
Fuori da tali ipotesi la revisione della patente può essere disposta dagli uffici della Motorizzazione civile soltanto quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica, psichica o tecnica del titolare della patente. L'onere di istruttoria e di motivazione incombe sugli Uffici locali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e attiene proprio all'esternazione di un ragionevole dubbio della permanenza dei requisiti necessari alla guida.
Tar Lazio – Sezione III – Sentenza 17 febbraio 2016 n. 2106