Civile

Illegittima la revoca della rateazione senza atto motivato

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di Laura Ambrosi

È illegittima la revoca della rateazione da parte dell’Agente della riscossione se non è stato notificato un atto contenente le motivazioni. Occorre, infatti, che siano indicate le ragioni della decadenza per consentire al contribuente di difendersi. Ad affermare questo principio è la Ctp di Latina con la sentenza 1147/3/2017 depositata il 16 ottobre scorso (presidente e relatore Di Ruberto).

La controversia
Una società impugnava dinanzi al giudice tributario la revoca tacita di alcuni piani di rateazione poiché non le era stato inviato un atto motivato. Equitalia, nella propria costituzione in giudizio, non forniva alcuna motivazione sul punto.

Il giudizio
La commissione provinciale di Latina ha ritenuto fondata la tesi della società. Innanzitutto il giudice ha rilevato che, in tema di decadenza dalla rateazione, la norma ha subito numerose modifiche: all’inizio aveva rilievo l’omesso pagamento della prima oppure di due rate anche non consecutive. Dopodiché il Dl 16/2012 previde due rate consecutive, il Dl 69/2013 otto rate anche non consecutive, fino all’ultima riforma fiscale, secondo la quale è sufficiente il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

Il debitore, pertanto, decade automaticamente dalla rateazione e l’intero importo ancora residuo è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. Tuttavia, se da un lato è corretto ritenere la decadenza una conseguenza automatica dell’inadempimento del contribuente, dall’altro l’agente della riscossione deve informare delle ragioni della decadenza e dell’intenzione di avvalersene.

Nella specie, in assenza di un atto formale non è stato possibile comprendere le ragioni della revoca e quindi se riguardasse l’omesso versamento (e di quante rate, viste anche le modifiche normative), o semplicemente tardivi versamenti.

In quest’ultima ipotesi, peraltro, il giudice ha evidenziato che la riforma del sistema sanzionatorio, ha introdotto nell’ordinamento il “lieve inadempimento”, con la conseguenza che eventuali ritardi potrebbero anche non determinare la decadenza.

Solo nella consapevolezza di tali informazioni il contribuente potrebbe difendersi dinanzi a possibili errori e richiedere, eventualmente, la riattivazione della dilazione.

Alla luce di tale interpretazione, la Commissione ha concluso ritenendo che il mancato pagamento di cinque od otto rate anche non consecutive del piano concesso da Equitalia comporta la decadenza dalla rateazione, a seguito della quale le somme possono essere coattivamente riscosse. Di ciò va data notizia al contribuente attraverso la notifica di un’intimazione di pagamento contenente i motivi di revoca del beneficio.

Solo così sono rispettati i principi di trasparenza e collaborazione che devono garantire il rapporto tra contribuente e Agente della riscossione.

La decisione è particolarmente attuale poiché, effettivamente, sarebbe utile, soprattutto in occasione della riapertura della rottamazione, conoscere l’eventuale vigenza o meno del piano di rateazione intrapreso tempo prima, così da consentire al contribuente le necessarie valutazioni.

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