Civile

Illegittimità del fermo amministrativo fuori domicilio, la competenza del concessionario è determinante

Nota a Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, Sez. V, Sentenza 30 ottobre 2024, n. 2144

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di Angelo Lucarella

In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente.

È quanto afferma la Corte di Giustizia tributaria di Bari con la sentenza n. 2144 del 17.10.2024 depositata il 30.10.2024.

Si tratta di una decisione che, in termini di logica giuridica, sposa un precedente della Cassazione molto conosciuto nell’ambito tributario ovverosia la sentenza n. 23889/2024. 

Il caso in esame nasce dall’impugnazione di una intimazione di pagamento da parte di un contribuente il quale ha dovuto eccepire, per ragioni di difesa, la c.d. incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Bari in favore di quella di Bologna. Tanto a seguito del fatto che il domicilio fiscale del contribuente ricorrente fosse, storicamente, nella provincia bolognese sin dal 2011.

Tale eccezione è risultata fondata da parte dei giudicanti del Collegio pugliese tanto più considerando come, in fase di contradditorio memoriale contenzioso, il privato avesse provato la propria ragione con documentazione specifica; senza che, di contro, l’Ufficio controparte l’avesse contestata e o disconosciuta. 

Cosa, quest’ultima, che nel processo tributario provoca il c.d. effetto di accettazione implicita e, in estensione ex art. 1, co. 2, del D.lgs. 546/1992, anche quello di non contestazione ex art. 115 cpc.

Pertanto, la motivazione della sentenza in analisi poggia non solo sul precedente giurisprudenziale della Cassazione su richiamato, ma dalla lettura si intuisce che “nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”-

Ciò sta a significare come l’ambito territoriale dell’ufficio esattoriale sia diverso da quello di imposizione; elemento imprescindibile di legittimità dell’azione della pubblica amministrazione, soprattutto, alla luce del nuovo Statuto del Contribuente (in particolare artt. 7 bis e ter) per come modificato recentemente dai decreti legislativi nati sulla scorta della legge delega 111/2023. 

L’accoglimento del ricorso proposto dal cittadino, quindi, si pone in linea con un altro principio sposato dalla Corte di primo grado di Bari e cioè allorquando i Giudici affermano come sia “coerente anche con il modulo di flessibilità organizzativa che caratterizza l’attività di Agenzia delle Entrate - Riscossione ai sensi dell’art. 1, lett. g), D.L. n. 193 del 2016, considerata la possibilità di conferimento della delega prevista nell’art. 46 D.Lgs. n. 602 del 1973, da riferibile alla articolazione dei singoli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, per circoscrizioni territoriali”.

Tale passaggio della sentenza, infine, pare considerare che sarebbe bastata una delega tra uffici competenti per sanare a monte la competenza d’azione per il recupero d‘imposta. Interpretazione che, tuttavia, rimane non confermabile alla luce della mancanza di ulteriori passaggi motivazionali, di natura specifica, nella decisione in esame.

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