Amministrativo

Immigrazione clandestina, in vigore il Dl su espulsioni e minori non accompagnati

È stato infatti pubblicato sulla G.U.. 233 del 5 ottobre 2023, il decreto legge 5 ottobre 2023 n. 133 contenente disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, in vigore da oggi

Il Ministro dell’Interno Piantedosi

di Francesco Machina Grifeo

In vigore da oggi, 6 ottobre, la nuova stretta sulla immigrazione clandestina e sui minori stranieri non accompagnati. È stato infatti pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 233 del 5 ottobre 2023, il decreto legge 5 ottobre 2023, n. 133 – “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita’ del Ministero dell’interno”, la cui entrata in vigore è prevista per il giorno successivo alla uscita in G.U.. Il testo ora comincerà il suo iter dalla Camera, dove è stato presentato ieri.

Il testo si compone di 13 articoli e la premessa spiega che è stato adottato considerate le ragioni di “straordinaria necessità e urgenza” legate ad “arrivi consistenti e ravvicinati di migranti” con l’obiettivo di “garantire l’effettività dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione “ e di “protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati”. Il via libera al Dm immigrazione e sicurezza è arrivato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre scorso. Il provvedimento è stato adottato su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Ministro della giustizia Carlo Nordio.

Lo scorso 18 settembre il Cdm n. 50 aveva già approvato un primo giro di vite con il Dl 124/2023 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 19 settembre) che ha modificato il termine di trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia alzato fino ad un massimo di 18 mesi. Mentre il ministero della Difesa è stato incaricato di realizzare nel “più breve tempo possibile” le strutture per trattenere gli immigrati illegali (le misure sono confluite nel Dl sul Rilancio economico del Mezzogiorno d’Italia approvato invece dal Cdm n. 49).

Tornando al testo del Dl 133, si interviene sui casi in cui la domanda di protezione internazionale sia ripresentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento di allontanamento. Sarà il Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale, l’autorità competente all’esame.

Si interviene poi sulla disciplina dell’allontanamento ingiustificato che viene sanzionato con la sospensione dell’esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell’identità, il procedimento si considera estinto.

Per i minori stranieri non accompagnati, si prevede che, dopo una prima accoglienza in strutture governative finalizzate a esigenze di soccorso e protezione immediata, siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). In caso di arrivi consistenti e ravvicinati, se vi è una momentanea indisponibilità di strutture, il prefetto potrà disporre il provvisorio inserimento del minore - che ad una prima analisi appaia di età superiore ai sedici anni - per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture diversi da quelli riservati ai minori.

Via libera anche alla procedura per l’accertamento dell’età: l’autorità di pubblica sicurezza potrà disporre rilievi antropometrici o di altri accertamenti, anche radiografici, dando immediata comunicazione alla procura della Repubblica. Si stabilisce l’accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza), in quanto considerate in ogni caso quali soggetti di particolare vulnerabilità.

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