Imposta sostitutiva estesa a intermediari non bancari per finanziamenti a medio e lungo termine
Imposta sostitutiva - Finanziamenti a medio e lungo termine - Intermediari non bancari
L'imposta sostitutiva per i finanziamenti a medio lungo termine può essere applicata anche alle operazioni di credito poste in essere da intermediari finanziari diversi dalle banche. Per i finanziamenti a medio lungo termine erogati da intermediari finanziari diversi dalle banche, potrà beneficiarsi di un regime alternativo di tassazione in virtù del quale, corrispondendo un'imposta sostitutiva - in genere pari allo 0,25% dell'importo erogato - si avrà diritto all'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposte di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, diversamente dovute in virtù del regime ordinario di tassazione su ciascun atto legato da un nesso causale all'operazione di finanziamento.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 18 luglio 2018 n. 19106
Crediti a medio lungo termine - Agevolazioni tributarie - Interpretazione restrittiva - Non si applica ad operazioni di intermediari finanziari che non esercitano la funzione creditizia
Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti; l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, ossia da enti istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito e quindi da imprese bancarie. Ne consegue che il beneficio, da intendersi concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai presupposti, non é applicabile ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari che non esercitano la funzione creditizia.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 marzo 2014 n. 5697
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Articolo 15 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche a finanziamenti erogati da intermediari finanziari - Esclusione - Fattispecie relativa ad operazione di finanziamento erogata da una società finanziaria regionale
Le agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo termine, previste dall'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono condizionate al concorso di due presupposti: l'uno di carattere oggettivo, costituito dalla natura delle operazioni esenti; l'altro, di carattere soggettivo, consistente nella provenienza del finanziamento da aziende o istituti di credito, o loro sezioni o gestioni speciali, ossia da enti istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito e quindi da imprese bancarie, anche di diritto pubblico, alle quali nell'ordinamento vigente detta funzione è attribuita. Ne consegue che il beneficio, da intendersi concesso da norma che va restrittivamente interpretata quanto ai presupposti, non è applicabile ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che, in quanto iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativo ai soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 106, non esercitano la funzione creditizia. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'agevolazione con riferimento ad imposte ipotecarie corrisposte in occasione della costituzione di garanzia per finanziamento erogato da una società finanziaria di sviluppo regionale).
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 20 aprile 2012 n. 6234
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credito - Altre operazioni di credito - Articolo 15 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche a finanziamenti erogati da meri intermediari finanziari - Esclusione
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base al principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione - soltanto in quelle che sono effettuate “da aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine”, con esclusione, quindi, di quelle operazioni poste in essere da soggetti che svolgano funzione diverse, quali quelle di meri intermediari finanziari.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 marzo 2011 n. 5570
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per il settore del credi to - Operazioni di credito a medio e lungo termine
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, il c.d. contratto condizionato di mutuo edilizio, stipulato ai sensi dell'articolo 16 del T.U. delle leggi sul credito fondiario (approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646), configura una operazione di finanziamento a lungo termine - rientrante, quindi, nel regime agevolato di cui agli articolo 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 -, e costituisce, a differenza del contratto di mutuo (di natura reale ad efficacia obbligatoria), un contratto consensuale (c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale), oneroso ed atipico, che assolve essenzialmente funzione creditizia (al pari dell'apertura di credito) e nel quale la consegna della somma rappresenta esecuzione dell'obbligazione principale e non elemento costitutivo del contratto. Ne consegue che il momento perfezionativo del contratto medesimo è quello della stipula dell'atto pubblico, a nulla rilevando l'apposizione di condizioni, e che, pertanto, a tale momento occorre fare riferimento per stabilire l'entità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del citato d.P.R. n. 601 del 1973 tenendo conto che l'aliquota del 2 per cento, stabilita dall'articolo 18 del d.P.R. medesimo, è stata ridotta allo 0,25 per cento a decorrere dal 15 maggio 1988, data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1988 (di conversione del D.L. n. 70 del 1988), il cui articolo 10, comma secondo bis, ha operato detta riduzione.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 marzo 2002 n. 4327