Imposte sui redditi, in caso di cessione d'azienda differita vale dalla stipula
Ai fini delle imposte sui redditi la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda è sempre di competenza dell'esercizio in cui si è conclusa la stipula del contratto. E questo vale anche in presenza di una clausola negoziale che differisca gli effetti della vendita. Questa l'affermazione con cui la Corte di cassazione con la sentenza n. 24010 di ieri ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Fiscalmente l'anno di competenza è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando, se non ai fini civilistici, i successivi adempimenti delle obbligazioni stabilite dalla libera determinazione delle parti. Per la Cassazione il Fisco ha errato nel non considerare quanto prescrive - seppure in materia di reddito d'impresa - l'articolo 109 del Tuir alla lettera a) del suo comma secondo, che esclude il differimento di una tale plusvalenza.
La regola per determinare l'esercizio di competenza a cui imputare la plusvalenza come dettata dalla norma del Tuir non è incisa da una clausola di riserva della proprietà e i corrispettivi delle cessioni si intendono conseguiti, come le spese di acquisizione si considerano sostenute, alla data della stipulazione dell'atto. L'imputazione della plusavalenza avviene per competenza, che è - senza eccezioni - la data del perfezionamento del contratto e non dei suoi effetti traslativi. Non ha quindi sbagliato, secondo la Cassazione, la società imputando nell'anno dell'avvenuto perfezionamento dell'atto di cessione del ramo d'azienda le componenti reddituali positive e negative, che da tale operazione sono derivate. E ciò vale anche nel caso contestato dal Fisco in cui la vendita si era conclusa a dicembre 1999. La vicinanza della data all'anno successivo non giustificavano alcun rilievo delle Entrate. Neanche quello dell'effettivo trasferimento avvenuto poi nel 2000.
La Cassazione rigetta la pretesa del Fisco anche in relazione all'accertamento per mancato versamento dell'Irap nell'ambito dell'operazione di cessione d'azienda. Secondo il Fisco l'imposta era dovuta sulla plusvalenza generata dal contratto di vendita di un immobile strumentale dell'impresa ceduta. Ma tale sopravvenienza non è scomponibile dall'intera operazione come afferma il giudice di merito e la Cassazione conferma. In quanto parte del complesso aziendale ceduto. La sentenza, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs 446/1997 poi abrogato dal comma 50 della Finanziaria 2008, ha ricordato che al contrario le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali «non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda» concorrevano alla formazione della base imponibile Irap. Quindi non nel caso in esame, dove è stato accertato che l'immobile è stato oggetto di cessione d'azienda, operazione che genera componenti straordinarie irrilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Corte di Cassazione – Sezione tributaria – Sentenza 3 ottobre 2018 n. 24010