Civile

Impugnabilità estratti di ruolo, alle Sezioni unite la retroattività

Sotto esame l’articolo 3 del Dl 146/2021 che non ha specifica decorrenza

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di Laura Ambrosi

Saranno le Sezioni unite a decidere sulla retroattività della nuova norma sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo. A rinviare gli atti al primo presidente è la Sezione tributaria con l’ordinanza 4526 depositata l’11 febbraio. La vicenda trae origine dal ricorso contro alcuni estratti di ruolo riportanti cartelle mai notificate. I giudici di merito confermavano, l’impugnabilità degli estratti di ruolo. L’agente della riscossione ricorreva in Cassazione.

Le sezioni unite

La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che l’impugnabilità degli estratti di ruolo deve essere valutata non solo alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite (sentenza 19740/2015), ma anche rispetto alla decorrenza della nuova norma. Secondo l’alto consesso (sentenza 19740/2015), in caso di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, per vizi della notifica, possono essere impugnati i provvedimenti conosciuti attraverso gli estratti di ruolo. Una lettura costituzionalmente orientata, infatti, impone che la tutela giurisdizionale non possa essere compressa, ritardata, resa più difficile o gravosa, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo. Tuttavia, l’ammissibilità della tutela anticipata non comporta l’onere ma solo la facoltà dell’impugnazione: il mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine al successivo ricorso avverso l’atto “tipico”. Dopo tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è uniformata ai principi.

La nuova norma

Con l’articolo 3 bis del Dl 146/2021 è stato previsto che: il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati in tre casi: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della Pa; perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa. In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva. La nuova norma non ha, però, una specifica decorrenza.

Efficacia retroattiva

Secondo la Cassazione, attribuendo carattere processuale e non sostanziale alla nuova previsione, essa troverebbe applicazione anche ai processi pendenti, salvo il giudice ritenga comunque sussistente l’interesse ad agire del ricorrente ovvero esista la formazione di giudicato sul punto.

L’ordinanza evidenzia che in occasione di Telefisco 2022, l’agenzia delle Entrate ha sostenuto la retroattività della nuova norma e, con essa, le casistiche in cui vi sia interesse del debitore a impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume validamente notificata, senza attendere la notifica dell'atto successivo.

Sempre a favore della retroattività, ma sul presupposto del carattere di interpretazione autentica della norma, si sono espressi alcuni giudici di merito (Ctp Catania 357/2022, Ctp Latina 53/2022, Ctp Siracusa 400/2022). La Cassazione, però, ricorda che per attribuire a una norma la caratteristica di interpretazione autentica, è necessario che sia espressamente qualificata in tal senso dal legislatore ovvero sussistano i presupposti di incertezza applicativa.

Efficacia successiva

L’applicazione della nuova norma solo dopo la sua entrata in vigore, si basa invece, sulla circostanza che un atto debba seguire le norme vigenti nel momento in cui viene realizzato. Nel caso di successione di leggi processuali, salvo diversa disposizione del legislatore, la nuova disposizione disciplina solo i processi avviati dopo la sua entrata in vigore. Parte della giurisprudenza di merito ha già aderito a tale interpretazione (Ctp Reggio Emilia 19/2022) affermando che la nuova norma ha certamente carattere sostanziale avendo «modificato la platea degli atti impugnabili».

I dubbi sulla legittimità

L’ordinanza evidenzia anche possibili profili di incostituzionalità della nuova norma rilevati dalla dottrina, sia per la potenziale lesione del diritto di difesa, sia per la disparità di trattamento tra chi rientra nelle previste ipotesi di impugnabilità, rispetto alla generalità dei contribuenti. La nuova disposizione potrebbe anche contrastare il diritto unionale, in base al quale ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Alla luce di questi dubbi si reputa opportuno un chiarimento delle Sezioni unite.

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