Civile

Impugnazioni: carenza di giurisdizione per illegittima composizione del giudice speciale

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a cura della Redazione Lex 24

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Giurisdizioni speciali - Illegittima composizione del giudice speciale - Rilevanza ai fini della giurisdizione - Limiti .
La carenza di giurisdizione per illegittima composizione del giudice speciale è ravvisabile solo in caso di alterazione strutturale dell'organo giudicante, per vizio di numero o qualità dei suoi membri, che ne precluda l'identificazione con l'organo delineato dalla legge, mentre la semplice violazione di norme processuali esorbita dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 6 maggio 2015 n. 9099

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Giurisdizioni speciali - Consiglio di Stato - Vizio di costituzione dell'organo giudicante - Consigliere relatore collocato fuori ruolo - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nell'ipotesi di un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge. Non si verifica tale condizione quando, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Siciliana, con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell'udienza e della camera di Consiglio, in quanto il collegio giudicante risulta comunque formato da componenti muniti dello “status” di magistrati del Consiglio di Stato.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 1 luglio 2009 n. 15383

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Giurisdizioni speciali - Consiglio di Stato - Adunanza plenaria - Composizione del collegio con tre presidenti di sezione - Irregolarità - Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento.
Con riguardo a decisione resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l'asserita irregolarità della composizione del collegio - sotto il profilo della partecipazione al collegio stesso, oltre al presidente dell'organo, anche di tre presidenti di sezione e non soltanto di consiglieri di stato - non può essere dedotta con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione, atteso che tale ricorso è esperibile solo per violazioni dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto Giudice amministrativo, e che siffatta violazione è ravvisabile, rispetto ai vizi di costituzione dell'organo giudicante, esclusivamente quando i vizi medesimi si traducano nella non coincidenza di tale organo con quello delineato dalla legge, per effetto di alterazione della sua struttura ovvero di totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, condizione che non si può ravvisare nella formazione del collegio giudicante con la partecipazione di componenti muniti dello “status” di magistrati del Consiglio.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 16 gennaio 2007 n. 753

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Giurisdizioni speciali - Corte dei conti - Giudice della Corte dei conti - Violazione dell'obbligo di astensione - Partecipazione alla decisione di una controversia - Mancanza di giurisdizione del collegio giudicante - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso alle Sezioni Unite per denunciare la mancata astensione - Esperibilità - Esclusione.
Con riguardo a pronuncia del giudice contabile, l'eventuale partecipazione alla decisione della controversia di un magistrato che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'articolo 51 cod. proc. civ., non integra mancanza di giurisdizione del collegio giudicante, atteso che detta carenza di giurisdizione, in relazione all'illegittima composizione dell'organo giudicante, è ravvisabile solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludono l'identificazione con quello delineato dalla legge. Pertanto, il ricorso per cassazione non è esperibile nei confronti di sentenza della Corte dei Conti per denunciare la mancata astensione di un membro di quel collegio, vertendosi in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 13 luglio 2006 n. 15900

Giurisdizione civile -Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Presupposti - Partecipazione alla decisione di magistrato privo della “potestas iudicandi” - Difetto di giurisdizione - Esclusione - Vizio di costituzione del giudice ex articolo 158 cod. proc. civ. - Sussistenza .
La partecipazione alla decisione di un magistrato privo della “potestas iudicandi”, per ragioni inerenti alla sua qualità o nomina, determina vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'articolo158 cod. proc. civ., e quindi nullità deducibile a norma dell'articolo 161 del codice medesimo, non difetto di giurisdizione, ravvisabile nella distinta ipotesi di radicale diversità di struttura e conseguenziale non identificabilità del collegio giudicante con quello delineato dalla legge.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 17 marzo 2004 n. 5414

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