Penale

Impugnazioni, slitta al 2024 l'entrata a regime della riforma Cartabia. Ancora sei mesi di "rito-Covid" in attesa dell'avvio del processo telematico

Il Dl Pubblica amministrazione, modificando nuovamente il comma 2 dell'articolo 94 Dlgs 150/2022, proroga il regime transitorio attualmente in vigore – e che sarebbe scaduto il 30 giugno – fino al 15° giorno successivo "alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023", in attesa dell'entrata in vigore del processo telematico

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di Aldo Natalini

Impugnazioni: si prosegue per altri sei mesi col "rito-Covid", in attesa dell'attivazione – entro fine anno – del processo penale telematico introdotto dalla riforma Cartabia.
A una manciata di ore dalla deadline del 30 giugno, già individuata dal Parlamento con la legge 199/2022, il governo interviene d'urgenza facendo slittare ancora la messa in vigore del nuovo regime delle impugnazioni penali introdotto dalla riforma Cartabia, che altrimenti sarebbe scattato per tutti i gravami proposti dopo il 30 giugno 2023, cioè a partire da dopodomani.

L'articolo 17 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (cosiddetto Dl "Pubblica amministrazione", entrato in vigore il 25 giugno scorso), sostituendo in extremis il comma 2 dell'articolo 94 del Dlgs 150/2022 (già modificato dall'articolo 5-duodecies del Dl 162/2022 convertito, con modifiche, dalla legge 199/2022), stabilisce che:
"Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023 […] continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176".

Inoltre, esattamente come nella norma transitoria finora vigente (ancorata all'originaria scadenza di domani, 30 giugno 2023), si precisa che "se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento", ai fini dell'individuazione del regime applicativo "si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".
Il riferimento non già alla scadenza "secca" del 31 dicembre 2023 bensì al quindicesimo giorno successivo a tale data si deve all'esatto ancoraggio dell'odierna interpolazione alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 87 del Dlgs 150/2022 per l'attivazione del processo telematico, posticipata – come noto, per perfezionare le dotazioni tecnologiche – al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 (riguardanti il deposito, la comunicazione e la notifica telematica degli atti penali), che a sua volta deve avvenire, da parte di via Arenula, entro il 31 dicembre 2023.

Da rilevare che la nuova norma di diritto intertemporale – esattamente come quella sostituita – recepisce il generale principio tempus regit actum, sicché, per individuare la disciplina regolatrice dello svolgimento, nella specie, dei giudizi di impugnazione, occorre fare riferimento al regime giuridico vigente al momento in cui l'atto introduttivo di impugnazione è stato proposto. Ne consegue che, per tutti i gravami proposti e proponendi entro il 15 gennaio 2024, anche le fasi successive del procedimento impugnatorio continueranno a essere disciplinate dalla vigente normativa emergenziale, indipendentemente dalla circostanza che l'udienza di trattazione sia, evidentemente, successiva alla scadenza di tale termine, con conseguente ulteriore slittamento di qualche mese ancora della definitiva entrata in vigore della riforma Cartabia che, in concreto, vedrà la luce solo a 2024 inoltrato, quando saranno esaurite le udienze celebrate col "vecchio" rito Covid.

Rito Covid fino al 15 gennaio 2024
In forza della novella recata dall'articolo 17 del Dl 75/2023, per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024 si continueranno ad applicare ultrattivamente le disposizioni processuali già dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (più volte prorogate dopo la cessazione dello stato di emergenza) riguardanti:
− la trattazione dei ricorsi per cassazione, di regola, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il Pg facciano richiesta di discussione orale (articolo 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, Dl 137/2020);
− la trattazione dei giudizi di appello anch'essa "cameralizzata" e con modalità da remoto, senza la partecipazione di Pm e dei difensori delle parti, salvo le ipotesi di rinnovazione dibattimentale ovvero di espressa richiesta scritta di trattazione orale (articolo 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del Dl 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020).
La normativa emergenziale semplificata trova inoltre applicazione anche per l'impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, e per l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali (articolo 23-bis, comma 7, del Dl n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 176/2020).

Riforma Cartabia e nuovo modello di udienza non partecipata
Se non fosse intervenuto il legislatore d'urgenza, a partire dalle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2023 sarebbe scattato il nuovo regime impugnatorio introdotto dalla riforma Cartabia come recato dalle seguenti disposizioni:
- articolo 34, comma 1, lettera c), Dlgs 150/2022: introduzione dell'articolo 598-bis Cpp (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- articolo 34, comma 1, lettera e), Dlgs 150/2022: modifiche all'articolo 599 Cpp (in materia di decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- articolo 34, comma 1, lettera f), Dlgs 150/2022: modifiche all'articolo 599-bis Cpp (in materia di concordato in appello);
- articolo 34, comma 1, lettera g), numeri 2), 3), 4), Dlgs 150/2022: modifiche all'articolo 601, commi 2, 3 e 5, Cpp (in materia di atti preliminari al giudizio di appello, sia con riguardo ai requisiti del decreto di citazione, sia con riferimento al termine per la sua notificazione, che passa da venti a quaranta giorni prima dell'udienza);
- articolo 34, comma 1, lettera h), Dlgs 150/2022: modifiche all'art. 602 Cpp (in materia di dibattimento di appello);
- articolo 35, comma 1, lettera a), Dlgs 150/2022: modifiche all'articolo 611 Cpp (in materia di procedimento per la decisione dei ricorsi in Corte di cassazione);
- articolo 41, comma 1, lettera ee), Dlgs 150/2022: introduzione dell'articolo 167-bis disposizioni di attuazione al Cpp (Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice), secondo cui «L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»).
Trattasi di norme pur sempre ispirate a uno snellimento procedurale secondo il modello – sperimentato per l'appunto durante l'emergenza epidemiologica e generalizzato dalla riforma – dell'udienza non partecipata, ma non del tutto sovrapponibili a quelle attualmente vigenti.
Il nuovo modello di udienza non partecipata infatti, implicherà, a regime, la preventiva adozione di un decreto di citazione con determinati avvisi e requisiti e una diversa rimodulazione dei termini entro i quali le parti hanno l'onere di richiedere la partecipazione in udienza; per il giudizio di appello, inoltre, sono stati introdotti termini dilatori più ampi per la notifica alle parti (ad es. il riscritto articolo 601 Cpp prevede il termine di 40 giorni in luogo del termine minimo per la comparizione di venti giorni previsto dal vecchio articolo 601, comma 3, Cpp).

I due modelli di giudizio cartolare e l'avvento del processo penale telematico
Se non fosse intervenuto il legislatore d'urgenza, già da domani, alla scadenza del 30 giugno 2023, avremmo assistito alla sostanziale sovrapposizione e convivenza di due "modelli" di giudizio cartolare in appello e in cassazione, con implicazioni estremamente problematiche a livello tanto interpretativo quanto organizzativo.
A ciò va aggiunto che la disciplina "a regime" del giudizio cartolare in appello e in cassazione non regola espressamente – a differenza della normativa emergenziale – le comunicazioni e i depositi con modalità telematiche, essendosi contestualmente introdotte con lo stesso Dlgs 150/222 disposizioni generali in materia di processo penale telematico (che prevedono, tra l'altro, l'obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale), la cui applicazione è, tuttavia, posticipata alle scadenze previste dall'articolo 87 dello stesso Dlgs 150/2022: ovvero al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo).
L'odierna modifica dell'articolo 94, comma 2, Dlgs 150/2022 dunque, nel prevedere l'applicazione del nuovo rito "cartolare" nei procedimenti nei quali l'impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza dei termini previsti dall'articolo 87 Dlgs 150/22 per l'attivazione del processo telematico, che è fissata come termine ultimo al 31 dicembre 2023, realizza un duplice obiettivo.
Come spiega la relazione illustrativa al Ddl di conversione AC 1239, "si consente un'ordinata e agevole transizione dal vecchio al nuovo regime, eliminando qualsiasi incertezza sui rispettivi presupposti applicativi ed evitando altresì di creare soluzioni di continuità quanto alla possibilità di trattare le udienze con contraddittorio scritto, facendo ricorso a meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori, quali quelli delineati dalle disposizioni emergenziali"; in secondo luogo, "si realizza l'obiettivo di protrarre l'operatività delle comunicazioni con modalità telematiche previste espressamente dalla normativa emergenziale sino alla operatività a regime del nuovo processo penale telematico, con conseguente definitiva esclusione del mezzo della PEC".

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