Lavoro

In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al periodo di preavviso senza pagare la corrispondente indennità

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (n. 6782/2024) che sta facendo molto discutere

business man giving resignation letter to human resource manager

di Michele Giammusso*

La vicenda controversa riguarda il caso di un datore di lavoro condannato a corrispondere al lavoratore dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso, essendo stato questi esonerato dal prestare l’attività lavorativa nel periodo di preavviso.

I giudici di merito avevano ritenuto che il datore di lavoro potesse sì esonerare il dipendente dimissionario dalla prestazione lavorativa, ma fosse però obbligato a corrispondergli l’equivalente dell’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

L’ordinanza in commento ribalta la pronuncia di merito, ritenendo invece che in caso di esonero dalla prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, nulla sia dovuto al dipendente dimissionario.

La Corte analizza in primo luogo la funzione dell’istituto del preavviso che sarebbe quella di attenuare per la parte che subisce il recesso le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.

In sostanza, l’istituto del preavviso nel rapporto di lavoro ha lo scopo di consentire alla parte che subisce il recesso di tutelare i propri interessi. In particolare, nel caso di licenziamento il preavviso garantisce al lavoratore il tempo di poter reperire una nuova occupazione; nel caso di dimissioni invece il preavviso assicura al datore di lavoro il tempo necessario a trovare un sostituto del lavoratore dimissionario.

La pronuncia prosegue poi nell’analisi sulla natura (o efficacia) del preavviso nel rapporto di lavoro.

Difatti, il preavviso può avere natura reale, ossia comportante il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine, oppure natura obbligatoria e cioè consistente in un mero obbligo che può essere sostituito dalla parte recedente con la corresponsione alla controparte di una indennità sostitutiva del preavviso.

L’ordinanza sottolinea che a partire da Cass. n. 11740/2007, la giurisprudenza è pervenuta al superamento della tesi della natura reale del preavviso, ritenendo che il preavviso ha natura obbligatoria, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto di lavoro si risolve immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere alla controparte l’indennità sostitutiva del preavviso.

Da ciò discende che la parte che subisce il recesso può liberamente rinunciare al preavviso (offerto dalla parte che recede), e che in tal caso “nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine di preavviso; alcun interesse qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente”.

Nella sostanza, l’ordinanza in esame consente che, in caso di dimissioni con preavviso, il datore di lavoro possa liberamente rinunciare alla prestazione del lavoratore dimissionario e risolvere così immediatamente il rapporto di lavoro, senza dover corrispondere al lavoratore alcuna indennità.

La pronuncia in esame desta diverse perplessità.

La prima è di chiara evidenza, oltre che di carattere pratico: seguendo l’orientamento della Corte, il lavoratore dimissionario si troverebbe, prima di quanto previsto, senza lavoro e senza retribuzione.

In secondo luogo, a livello teorico, appare che la Corte nella sua analisi della funzione del preavviso abbia tenuto conto unicamente dell’interesse della parte che subisce il recesso, e non anche dell’interesse della parte recedente. E però nel caso delle dimissioni, il lavoratore che recede dal contratto di lavoro ha certamente un interesse, che è quello di non trovarsi senza reddito e senza lavoro prima di quanto programmato (ossia prima del termine del periodo di preavviso).

Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la natura obbligatoria al preavviso è nato per i casi di licenziamento con esonero dal preavviso e con lo scopo di evitare una prosecuzione “forzosa” del rapporto di lavoro. È forse opportuno chiedersi se sia corretto che da ciò discenda una applicazione analogica di tale principio anche per il diverso caso delle dimissioni.

In definitiva, l’ordinanza della corte solleva diversi dubbi, sia di carattere pratico che di carattere teorico, e pertanto la sua applicazione pratica è da maneggiare con cautela.

A tal proposito ed infine si ricorda che molti CCNL prevedono che il lavatore dimissionario, anche se esonerato dal lavorare il preavviso, ha in ogni caso il diritto di ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso (uno tra tutti, il CCNL Commercio): si tratta senza dubbio di condizioni di miglior favore per i lavoratori, che devono essere necessariamente osservate dai datori di lavoro.

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*A cura di Michele Giammusso, Avvocato Giuslavorista presso Grande Stevens Studio Legale Associato

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