In caso di donazione indiretta come prova di liberalità non basta la dichiarazione al notaio
La elargizione di una somma di danaro quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto di un immobile da parte del destinatario, che il disponente intenda in tale modo beneficiare si configura come una liberalità che, in quanto avente a oggetto l'immobile e non già la somma di danaro, è qualificabile come donazione indiretta. Ove – pertanto – il donatario risulti coniugato in regime di comunione legale dei beni, il bene non resta assoggettato al predetto regime, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera b) del codice civile, senza che risulti necessario, a tale fine che l'attività del donante si articoli in attività tipiche, essendo sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo e l'arricchimento del soggetto onorato per spirito di liberalità. Al detto fine, peraltro, non può desumersi la prova della liberalità della mera dichiarazione, resa dalle parti nel rogito notarile, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dell'immobile con danaro del donante in epoca anteriore all'atto pubblico. La relativa attestazione del notaio – infatti – non può considerarsi sufficiente, qualora si tratta di mera presa d'atto della dichiarazione resa al riguardo dalle parti, senza che il notaio stesso abbia effettuato alcun riscontro.
La comunione legale - A norma dell'articolo 179, comma 1, lettera b) Cc, non costituiscono oggetto della comunione legale tra coniugi e sono beni personali del coniuge i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione. La disposizione è interpretata – dalla costante giurisprudenza di legittimità – nel senso che anche la donazione indiretta rientra nell'esclusione dal regime di comunione, senza che sia necessaria l'espressa dichiarazione da parte del coniuge acquirente prevista dall'articolo 179, primo comma, lettera f), Cc, né la partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di termini, acquisto e la sua adesione alla dichiarazione dell'altro coniuge acquirente ai sensi dell'articolo 179, secondo comma, del codice civile, trattandosi di disposizione non richiamate (In termini, Cassazione, sentenze 5 giugno 2013, n. 14197, resa in una fattispecie in cui la circostanza che l'acquisto era avvenuto con danaro messo a disposizione dell'attore da suo padre era provata dalle testimonianze di quest'ultimo e della figlia, sorella dell'attore, nonché confermata dal prelievo in banca, sempre da parte del predetto genitore, il giorno stesso del rogito di acquisto, di una somma di poco superiore al prezzo dell'immobile acquistato nonché dalla successiva emissione, da parte del medesimo, di un assegno esattamente corrispondente alle spese notarili, nonché 14 dicembre 2000, n. 15778, che ha escluso fosse ricompreso nel regime di comunione legale l'immobile acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi, in relazione al quale era stato documentalmente provato il diretto versamento di somme alla cooperativa, da parte del genitore di questo, all'atto dell'assegnazione dell'immobile stesso - senza che potesse assumere rilievo la circostanza, risultante dall'atto pubblico di assegnazione, e ritenuta, invece, dai giudici di merito ostativa alla configurabilità di una donazione indiretta, che il restante maggior prezzo dovesse essere versato dall'intestatario del bene mediante accollo della quota di mutuo di pertinenza dell'immobile, avuto riguardo al comprovato versamento, da parte del genitore, delle relative rate, e 8 maggio 1998, n. 4680, secondo cui che non sussiste un'ontologica incompatibilità della donazione indiretta con la norma dell'articolo 179 lettera b) Cc, sicché il bene oggetto di essa non deve necessariamente rientrare nella comunione legale)
La prova di acquisto - La pronunzia in esame lungi dal porsi in contrasto con la richiamata giurisprudenza nonché dall'introdurre ingiustificate limitazioni alla regola generale (secondo cui – come osservato – l'articolo 179, comma 1, lettera b) trova applicazione anche in caso di donazione indiretta ex articolo 809 Cc) ha evidenziato, in pratica, che nel caso concreto faceva assolutamente difetto la prova che per l'acquisto dell'immobile fossero state impiegate somme di esclusiva pertinenza del genitore dell'acquirente, affidando – quest'ultimo – la prova di tale circostanza unicamente alle dichiarazioni rese al notaio al momento dell'acquisto dell'immobile da parte dell'acquirente stesso e dal presunto donante con riferimento a fatti neppure contestuali al rogito (avendo le parti dichiarato che il prezzo era stato pagato in epoca anteriore).
Corte di Cassazione - Sezione I - Sentenza 10 ottobre 2014 n. 21494