Rassegne di Giurisprudenza

In caso di recesso datoriale dal contratto aziendale decadono le condizioni migliorative per i lavoratori

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Contratto aziendale - Durata non predeterminata - Facoltà di recesso unilaterale datoriale - Sussistenza - Diritti dei lavoratori derivanti da pregressa disciplina più favorevole - Intangibilità - Limiti.
Il datore di lavoro ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto aziendale che non abbia una durata predeterminata, ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 maggio 2022, n. 14961

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Durata - Denunzia contratto collettivo aziendale - Durata non predeterminata - Facoltà di recesso unilaterale - Sussistenza - Diritti del personale - Mantenimento - Condizioni.
Qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 17 settembre 2019, n. 23105

Contratto collettivo - Accordi aziendali - Termine di efficacia non predeterminato - Facoltà di recesso unilaterale - Sussistenza - Diritti dei lavoratori derivanti da pregressa disciplina più favorevole - Intangibilità - Sussistenza - Limiti
Il contratto collettivo, senza predeterminazione diun termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare -nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuta legittima la decisione datoriale di disdetta di un contratto aziendale senza predeterminazione di durata, escludendo la configurabilità di "diritti quesiti" in relazione alla pretesa del personale, collocato a riposo prima della disdetta contrattuale, di continuare a fruire dei buoni pasto e del diritto agli acquisti agevolati presso esercizi convenzionati, anche per il tempo successivo alla disdetta).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 agosto 2009, n. 18548

Contratto collettivo - Sfera di efficacia - Omessa indicazione di un termine di durata - Effetti - Individuazione - Facoltà di recesso unilaterale delle parti - Configurabilità - Sussistenza.
Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuta legittima la decisione datoriale di disdetta di un contratto aziendale senza predeterminazione di durata, escludendo la configurabilità di diritti quesiti del lavoratore in ordine alla pretesa stabilità nel tempo di discipline collettive più favorevoli o in ordine alle mere aspettative sorte alla stregua della precedente regolamentazione).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 settembre 2007, n. 19351