Comunitario e Internazionale

In caso di sottrazione di minore residente in uno Stato terzo non si applica Bruxelles II bis

Le norme Ue regolano casi tra Stati membri altrimenti vale il diritto internazionale o in mancanza quello nazionale di cittadinanza

immagine non disponibile

di Paola Rossi

Se un minore risiede in uno Stato terzo, sia pure a seguito di illecita sottrazione, la competenza giurisdizionale per un'azione di responsabilità genitoriale è stabilita da convenzioni internazionali o dal diritto nazionale. Così, con la sentenza sulla causa C-603/20, la Cgue ha chiarito che, in caso di sottrazione di un minore verso uno Stato terzo non si applica l'articolo 10 del Regolamento Bruxelles II bis che, in materia di competenza giurisdizionale, prevede criteri limitati a situazioni che coinvolgano solo Stati membri Ue.

In una tale fattispecie va, infatti, applicato il breve articolo 14 del medesimo regolamento che prevede l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia o del diritto nazionale. La normativa Ue, quindi, ha voluto istituire una normativa rigorosa in materia di sottrazioni di minori all'interno dell'Unione, ma non ha inteso sottoporre a tale normativa le situazioni di rilevanza extra Ue. Per cui le sottrazioni di minori verso uno Stato terzo, devono essere disciplinate dalle norme internazionali specificatamente dedicate: quali la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilità genitoriale e sulla protezione dei minori .

La Convenzione dell'Aia
La Convenzione prevede che - in caso di consenso o inerzia di uno dei titolari del diritto di affidamento - scatti il trasferimento di competenza ai giudici dello Stato della nuova residenza abituale del minore. E questo perchè se i giudici di uno Stato membro dovessero conservare, senza limiti nel tempo, la loro competenza, la convenzione e le regole sul trasferimento di competenza attratto dalla residenza abituale di fatto del minore verrebbero poste nel nulla.

E conclude la Cgue facendo rilevare che nell'ipotesi di conservazione illimitata della competenza da parte di un giudice di uno Stato membro vi sarebbe un contrasto con una delle finalità proprio di Bruxelles II bis: mettere in primo piano l'interesse del minore, che coincide col privilegiare il criterio della vicinanza del giudice a colui che è stato oggetto di sottrazione verso uno Stato terzo. Cioè la residenza abituale è criterio cui si dà rilevanza - esclusivamente nell'interesse "superiore" del minore - nonostante si sia determinata tale abitualità a seguito di un atto illecito.

Infine, spiega la Corte, la norma applicabile in una tale fattispecie portata all'attenzione del giudice dello Stato membro è l'articolo 14 del medesimo regolamento Bruxelles II bis, che sancisce proprio il ricorso alle norme convenzionali internazionali o al diritto nazionale.

Il rinvio pregiudiziale
Il giudice inglese del rinvio pregiudiziale riteneva che la sua competenza si basasse sul regolamento Bruxelles II bis in un caso in cui - adito dal padre - il minore risiedeva abitualmente in India dove era pienamente integrata nell' ambiente sociale e familiare di tale Paese extra Ue e i suoi legami concreti di fatto con il Regno Unito erano inesistenti, ad eccezione della cittadinanza. Inoltre, la madre non aveva accettato la competenza dei giudici inglesi. Ecco in tale situazione, dice la cgue, il giudice adito dovrà applicare il diritto internazionale esistente in materia e, in sua amncanza, il diritto nazionale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©