Il medico di base non deve fronteggiare le urgenze che competono invece all’intervento del 118. Per cui - solo al di fuori dei casi di urgenza - il medico di famiglia, che non si rechi a casa di un proprio assistito affetto da patologie che ne impediscono il trasferimento presso lo studio, commetterà il reato di rifiuto di atti d’ufficio, previsto dal primo comma dell’articolo 328 del Codice penale. Ma se a tale condizione di non trasferibilità si sovrappone una situazione di emergenza e urgenza ...

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