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In “Gazzetta”, la conversione del “Dl liste di attesa” - Il Testo in vigore da oggi

La legge 29 luglio 2024, n. 107 di conversione del Dl 7 giugno 2024, n. 73, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2024

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di Francesco Machina Grifeo

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2024 la legge 29 luglio 2024, n. 107 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 , contenente misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie. L’entrata in vigore del provvedimento è fissata per oggi 1° agosto 2024.

Contestualmente è stato anche pubblicato, sulla medesima G.U., il testo coordinato del decreto-legge con le modifiche apportate dal Parlamento intervenuto in particolare sul regime dei controlli e delle sanzioni. Le liste dunque tornano di competenza delle Regioni mentre il Ministero della Salute interverrà in caso si malfunzionamenti.

Presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) viene istituita la Piattaforma nazionale per le liste d’attesa di cui si avvale il ministero della Salute per conoscere i tempi di attesa delle prestazioni, Regione per Regione. Istituito anche un Cup unico regionale o intraregionale. Prevista poi una metodologia per il superamento del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario a partire dal 2025.

In particolare, per rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), è istituito presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria che opera alle dirette dipendenze del Ministro della salute, assicurandone anche il relativo supporto tecnico. Le attività dell’Organismo sono realizzate con programmi annuali.

Al fine poi di promuovere e assicurare la piena ed efficace tutela degli interessi dei cittadini al corretto utilizzo dei finanziamenti e di superare le divergenze esistenti nei differenti sistemi sanitari regionali, l’Organismo può esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici universitari, presso gli erogatori privati accreditati nonché presso tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni. Gli esiti sono comunicati al Responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (RUAS) che provvede a valutare i conseguenti interventi. L’Organismo puo’ avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri.

Per garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3, le visite diagnostiche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Le aziende e gli enti del SSN, anche supportati dalle associazioni e dalle federazioni di donatori di sangue possono provvedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi.

Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l’attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. A tale fine, l’attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale.

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