Società

In "Gazzetta" il correttivo del Codice della crisi, subito in vigore le norme su Albo e tipologie di società

Il Decreto Legislativo incide a tutto campo soffermandosi sulla nozione di crisi. sugli indicatori, sulla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

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di Nicola Graziano

Stasera in Gazzetta il Dlgs n. 147 correttivo del codice della crisi. Il testo era stato approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri riunito domenica 18 ottobre 2020 che aveva licenziato il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La delega
Come si legge dalla relazione illustrativa le finalità che con l'esercizio della Delega si intendono perseguire (ferma restando la possibilità di ulteriori interventi) sono le seguenti:

a) eliminazione di refusi ed errori materiali;

b) chiarimenti interpretativi;

c) modifiche di c oordinamento, sotto il profilo logico – giuridico, della disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi;

d) integrazione della disciplina per la migliore funzionalità degli istituti, il tutto tenendo conto anche della Direttiva UE 2019/2013 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
In questa sede si intendono segnalare le principali novità introdotte dal Correttivo senza la pretesa di un commento esaustivo ma con l'intento di sottolinearne gli scopi delle modifiche effettuate in attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi che, nonostante il tentativo di chiederne una anticipazione come operato dalle Commissioni parlamentari competenti durante il procedimento di approvazione definitiva del Correttivo, resta fissata al 1 settembre 2021.

La struttura del porvvedimento
Orbene il Correttivo si compone di 42 articoli, alcuni dei quali contenenti la integrale sostituzione di articoli del Codice della crisi ed alcuni dei quali entreranno subito in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta.
Su queste due categorie di modifiche ci si sofferma in particolare, solo dopo aver indicato, un po' a volo d'uccello, che il Decreto Legislativo incide a tutto campo sul Codice della crisi soffermandosi, per esempio, il Legislatore delegato sulla scienza aziendalistica quanto alla nozione di crisi e con riferimento agli indicatori della crisi di cui alla importate procedura di allerta e di composizione assistita della crisi.

I principali interventi
In particolare nel Correttivo si specifica la nozione di crisi, sostituendo all'espressione "difficoltà economico finanziaria" quella di "squilibrio economico finanziario" (articolo 1, lettera a).
Ancora si ridefinisce la disciplina degli indicatori della crisi: in particolare si chiarisce la funzione degli indici di crisi e si precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata ma "a decorrere dall'esercizio successivo", senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente (articolo 3, comma 2).
Si rimodula, con riguardo all'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su "scaglioni" che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'Iva scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione (articolo 3, comma 4).
Si ridefinisce la nozione di gruppo di imprese, con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e la specificazione delle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (articolo 1, lett. b).
La normativa poi incide in modo significativo sulla disciplina delle misure protettive del patrimonio del debitore; oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce: che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile; che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo; che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 7, comma 12).
Inoltre una norma completamente riscritta è quella contenuta nell'articolo 7, comma I, che prevede un intervento a tutto campo del Pubblico Ministero.
Gli articoli da 8 a 18 del Correttivo apportano varie modifiche al Titolo IV del Codice che disciplina gli strumenti di regolazione della crisi. Esso si compone di 3 Capi:
- il Capo I (articoli 56-64) interviene in materia di piani attestati di risanamento e di accordi di ristrutturazione;
- il Capo II (articoli 65-83) disciplina le procedure di sovraindebitamento (notevoli sono le modifiche sul punto);
- il Capo III (articoli 84-120) disciplina il concordato preventivo.
Norme riguardano anche modifiche alla liquidazione giudiziale, e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti e così via per il resto delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi, prime fra tutte quelle che riguardano la esdebitazione del soggetto sovraindebitato, anche incapiente (articolo 31 che modifica gli articoli 282 e 283 del Codice della crisi).

Entrata in vigore
Va segnalato, poi, che l'articolo 42 nel prevedere la entrata in vigore delle norme contenute nel Correttivo la rinvia al 1 settembre 2021, ad eccezione delle norme contenute negli articoli 37, comma I e II e 40 che invece andranno immediatamente in vigore.
Orbene l'articolo 37 ai commi I e II incide sugli articoli 356, comma II e 357, comma I, del Codice della Crisi. In particolare l'articolo 356 disciplina l'istituzione e le modalità di iscrizione all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. Le modifiche apportate riguardano gli obblighi di formazione che devono essere assolti dai soggetti che intendono iscriversi all'albo, in particolare l'obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, di cui al Dm. 202/2014. Il citato Dm. dispone che tali corsi debbano avere una durata di 200 ore, mentre si specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro è sufficiente una durata di 40 ore.
Per il primo popolamento dell'albo è inoltre previsto che:
- i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, oltre a rientrare nelle categorie di cui all'articolo 358, comma 1 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori; soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal Dlgs. 14/2019;
- coloro che intendono invece iscriversi all'albo ai soli fini della nomina come componenti dell'OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 352 (essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati). Con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell'articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall'albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia. In quest'ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all'albo e per il suo mantenimento, previsto al comma 2.

Il dm giustizia sull'albo
La ratio della entrata in vigore immediata di tali norme è dovuta al fatto che attualmente vale la disciplina temporale prevista nella Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162, e segnatamente nell'articolo 8 (recante proroga di termini in materia di giustizia) che al comma IV, incidendo sull'articolo 357, comma primo, ha prorogato di quattro mesi, cioè dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante le modalità attuative dell'Albo.
Va ricordato che la proroga si era resa necessaria per un motivo di pratica armonizzazione con quanto previsto proprio dall'articolo 36 del decreto correttivo al Codice della crisi. Orbene tale articlo 36 prevede come detto una rilevante riformulazione dell'articolo 356, comma secondo, per cui appariva necessaria la proroga del termine in quanto del tutto strumentale a coordinare il contenuto del decreto ministeriale di cui al comma I dell'articolo 357 con le modifiche previste e non ancora in vigore nel decreto correttivo. Il meccanismo quindi è completato dalla previsione di cui all'articolo 42 del correttivo il quale, coerentemente, prevede che l'entrata in vigore dell'articolo 36, comma I e II, è immediata e proprio per consentire di emanare il Dm Giustizia vigente la nuova normativa come introdotta dal correttivo stesso (anche se il termine del 30 giugno 2020 è abbondantemente trascorso).

Le modifiche al codice civile
Anche l'articolo 40 si prevede entri in vigore immediatamente.
Tale articolo reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-bis, 2409-bis e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile. in materia di gestione d'impresa. Sul punto era già intervenuto l'articolo 377 del Dllgs 14/2019, stabilendo che la gestione della società è competenza esclusiva degli amministratori; il nuovo intervento chiarisce ora che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell'impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci, come prevedono alcune norme del codice civile, bensì l'istituzione degli assetti organizzativi.

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