Inammissibile la domanda di concordato preventivo con lo scopo di differire la dichiarazione di fallimento
Domanda giudiziale - Domanda di concordato preventivo presentata dal debitore - Proposizione con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Inammissibilità - Integrazione degli estremi di un abuso del processo - Violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo - Utilizzo di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti - Art. 1175 cc
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato, in quanto la corte d'appello, nel revocare l'omologazione del concordato preventivo in accoglimento dell'opposizione, aveva fatto discendere l'asserita abusività del processo non già da una condotta della società ricorrente finalizzata ad evitare o ritardare la dichiarazione di fallimento, non richiesta da alcun creditore, ivi compresa la banca controricorrente, ma dalla mera utilizzazione dello strumento - previsto dall'ordinamento - della rinuncia al concordato seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione a distanza di quindici mesi, senza curarsi di indicare il motivo per cui la seconda domanda avesse pregiudicato il credito della predetta banca, inserita nella proposta concordataria tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).
•Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 22 maggio 2023, n. 13997
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere - Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità.
La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall.,presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
• Corte di Cassazione, sez. VI-1, civ., ordinanza 31 marzo 2021 n. 8982
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere 'preconcordato' - Richiesta di concessione del termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Prova della volontà dilatoria - Esclusione - Fondamento - Domanda anticipata presentata all'ultimo momento utile - Abuso dello strumento concordatario - Sussistenza - Condizioni.
La mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10, l.fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, giacché il mero differimento del procedimento prefallimentare che ne discende rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; nondimeno, la circostanza della presentazione della domanda anticipata di concordato all'ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 marzo 2020 n. 7117
Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Domanda - Inammissibilità - Finalità - Differimento della dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Correttezza e buona fede - Principi di lealtà processuale e del giusto processo - Violazione
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza 16 maggio 2017 n. 12066
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