Penale

Inammissibile il ricorso inviato via Pec ad altro ufficio

Per la Cassazione, sentenza n. 4791 depositata oggi, non può valere neppure la regole del “raggiungimento dello scopo” prevista per la carta ma contraria alla speditezza del processo telematico

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di Francesco Machina Grifeo

Interpretazione rigida della Cassazione sul deposito telematico del ricorso presso un indirizzo “pec” non compreso tra quelli certificati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Per la II Sezione penale, sentenza n. 4791 di oggi, che pure si dice consapevole dell’esistenza di un diverso orientamento, il ricorso è inammissibile. La norma infatti, spiega la Corte, non lascia spazi per interpretazioni differenti; né tantomeno ci si può agganciare all’eventuale “raggiungimento dello scopo” previsto per la diversa ipotesi del deposito cartaceo e che dunque mal si attaglia a una previsione che trova la sua ratio nello snellimento delle procedure, senza dunque poter andare di volta in volta a scrutinare il singolo caso.

Il Collegio ricorda che i Dm del 4 e del 18 luglio 2023 si riferiscono all’attivazione del «portale del processo telematico», ancora in via di sperimentazione. E che in attesa del suo pieno funzionamento le comunicazioni tra parti private e uffici giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall’art. 87-bis Dlgs n. 150 del 2022, che al comma 1, stabilisce che, sino all’entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi “pec” degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portate dei servizi telematici del Ministero della giustizia».

La norma transitoria inoltre prevede che l’impugnazione è inammissibile: «b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello».

La norma, dunque, prosegue la decisione, prevede uno specifico caso di inammissibilità, che, «ad avviso del collegio, non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi “sostanzialmente”, lo scopo a cui l’atto di ricorso è diretto».

Riguardo alla decisione a Sezioni unite cd “Bottari” secondo la quale solo l’inosservanza del termine di presentazione determina l’inammissibilità del ricorso, mentre l’averla inviata a un “ufficio diverso” comparta il rischio sì della inammissibilità ma per tardività (in quanto la data rilevante resta quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo), la Corte afferma che la regola è riferita al deposito in luoghi “fisici”, e non a quello in luoghi “telematici”.

Il percorso telematico risulta disciplinato analiticamente dal Legislatore, che ha individuato sia le caratteristiche dell’indirizzo di posta emittente (quella certificata del difensore), che dell’indirizzo di posta ricevente (individuati dal DGSIA).

“Pur nella consapevolezza dell’esistenza di un contrario orientamento - prosegue - la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente”.

Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l’“effettività” dell’inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati ne affiderebbe la legittimità a “imprevedibili controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni”. Così contravvenendo alla “ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell’iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150 del 2022”.

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