Incensurabilità della valutazione di attendibilità dei testimoni
Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni - Contrasto fra testimonianze - Obblighi del giudice - Confronto fra le deposizioni e valutazione della credibilità dei testi - Necessità - Elementi da prendere in considerazione - Indicazione delle ragioni della valutazione di attendibilità - Necessità.
Il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte e a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.
•Corte di cassazione, sezione VI - 1, ordinanza 27 gennaio 2015 n. 1547
Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni - “Peso probatorio” delle varie testimonianze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 giugno 2014 n. 13054
Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni - Scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 ottobre 2006 n. 21412
Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni - “Peso probatorio” delle varie testimonianze - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito la interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 28 gennaio 2004 n. 1554