Civile

Incentivi fiscali e penalità per spingere le alternative alla lite

di Valentina Maglione

Un nuovo set di incentivi fiscali per la mediazione e l’estensione del raggio d’azione dell’obbligo di tentarla ai “rapporti di durata”. La previsione del patrocinio a spese dello Stato sia per la mediazione sia per la negoziazione assistita dagli avvocati, quando sono «condizioni di procedibilità» della domanda in giudizio. Una spinta all’effettività della mediazione, con sanzioni processuali (e pecuniarie) per chi non partecipa senza giustificato motivo. Formazione e incentivi per invitare i magistrati a usare la possibilità di mandare le parti in mediazione. E poi l’allargamento della negoziazione assistita alle controversie di lavoro. È questo il pacchetto di interventi con cui il Governo punta a rafforzare le procedure di giustizia alternativa, con il duplice obiettivo di dare un immediato vantaggio ai cittadini e indirettamente alleggerire il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Già delineati dalla legge delega sulla riforma civile (legge 206 del 2021), le misure sono ora riempite di contenuto dallo schema di decreto legislativo attuativo esaminato ieri in prima lettura dal Consiglio dei ministri. E hanno una data di entrata in vigore: il 30 giugno 2023.

Si dettaglia, intanto, il sistema di crediti di imposta su cui potrà contare chi va in mediazione. Se è raggiunto l’accordo, sono previsti un credito d’imposta, fino a 600 euro, per l’indennità versata all’organismo di mediazione e un altro credito d’imposta, sempre fino a 600 euro, solo nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio, per il compenso pagato all’avvocato. Ma sono fissati dei tetti cumulativi per questi due crediti di imposta: non potranno superare 600 euro per procedura e all’anno 2.400 euro per le persone fisiche e 24mila euro per le persone giuridiche. Se la mediazione non ha successo, gli importi sono dimezzati.

È poi previsto un credito d’imposta se la mediazione si conclude con un accordo, commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto, con tetto a 518 euro. E debutta un credito d’imposta per gli organismi di mediazione, fino a 24mila euro all’anno. È riconosciuto quando va in mediazione una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che quindi non versa l’indennità.

Sempre in tema di mediazione, per rendere la procedura concretamente effettiva, si rafforza il principio di partecipazione personale delle parti (che possono delegare un rappresentante ma solo se informato sui fatti e con i poteri per conciliare la lite) e viene riformato il primo incontro, non più solo finalizzato a informare ma a consentire l’effettivo confronto tra le parti cooperando in buona fede e lealmente. Stretta poi sulle conseguenze processuali per la mancata partecipazione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti sottoposti a un’Autorità di vigilanza: il giudice la segnala rispettivamente al Pm presso la Corte dei conti e all’Autorità, che potranno valutare le condotte dei soggetti vigilati adottando eventuali iniziative, anche sanzionatorie. In parallelo, si prevede che , per le Pa, la conciliazione non dia luogo a responsabilità erariale, tranne che nei casi di dolo e colpa grave.

Per potenziare la mediazione demandata dal giudice, oggi minimamente utilizzata, si dà la possibilità ai magistrati di frequentare corsi ad hoc organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; inoltre, l’uso dello strumento (che sarà rilevato statisticamente) entra nei criteri per la valutazione del giudice.

Quanto alla negoziazione assistita, potrà essere usata anche per le controversie di lavoro, con l’assistenza degli avvocati e, per chi vuole avvalersene, anche di consulenti del lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©