Incidente probatorio, la vulnerabilità del teste è presunta nei casi di violenza sessuale
È quindi affetto da abnormità strutturale il diniego del Gip fondato sull’esame negativo in ordine alla sussistenza del requisito di persona fragile del testimone minore o della vittima in quanto aspetto sottratto al suo potere
La richiesta di incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza della parte offesa da reati di violenza sessuale non è valutabile dal giudice in ordine ai requisiti di non rinviabilità dell’assunzione della prova e di vulnerabilità della vittima, anche quando questa sia maggiorenne. Si tratta, infatti, di due criteri che sono presupposti dalla legge quando si proceda contro le più gravi fattispecie di delitti contro la persona e la sua integrità individuale.
Di fatto con la sentenza n. 10869/2025 le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto di giurisprudenza che si era venuto formando in sede di legittimità. Al centro del dibattito vi era appunto la legittimità o meno del diniego da parte del Gip al fine di stablire se si trattasse di atto affetto da abnormità quando fondato su valutazioni negative in ordine allo stato di vulnerabilità della persona e alla non rinviabilità della sua deposizione. La Cassazione propende ora per un caso di carenza di potere che rientra propriamente nel caso dell’abnormità strutturale.
È quindi illegittimo il provvedimento di diniego del giudice delle indagini preliminari a fronte della richiesta di assumere in via anticipata la prova orale proveniente o dal testimone minorenne o dalla vittima - anche maggiorenne - quando si tratti di delitti contro la persona connotati da violenza, quali sono quelli previsti dal comma 1 bis dell’articolo 392 del codice di procedura penale, della cui corretta applicazione il massimo consesso nomofilattico offre la linea interpretativa.
Le sezioni Unite hanno dovuto precisare che la norma contiene di fatto una presunzione di legge sulla sussistenza dello stato di “categoria protetta” per il testimone minorenne e la vittima di reati violenza sessuale. Si tratta di disposizione che ha recepito le indicazioni di diverse norme convenzionali internazionali adottate di regola a tutela di soggetti minori e delle donne contro la violenza domestica e di genere, che prescrivono tanto l’anticipazione delle testimonianze di tali soggetti (al fine di minimizzare al massimo il trauma del processo) quanto l’adozione di modalità di audizione protetta per i minori in genere. E, come spiega la Cassazione, nel caso della richiesta di incidente probatorio se la prova orale da anticipare riguarda soggetti minori o meno vittime di reati di natura sessuale, la condizione di vulnerabilità e la necessità di anticiparne la testimoninza sono condozioni di fatto presunte dal Legislatore che con la legge cosiddetta del “codice rosso” ha introdotto il comma 1 bis in questione. Si è trattato di fatto di un intervento legislativo mirato a creare una sottocategoria in cui l’incidente probatorio può essere negato solo per superfluità della prova orale senza possibilità di autonoma valutazione da parte dle giudice sulla sussistenza dello stato di vulnerabilità della persona coinvolta nell’incidente.
Vulnerabilità presunta iuris et de iure esattamente a norma del primo periodo dello stesso comma che regola l’anticipazione della prova proprio nei casi in cui si proceda per gli specifici reati sessuali elencati (1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma.).
In conclusione, la Cassazione penale a sezioni Unite afferma che è limitato il sindacato discrezionale del Giudice delle indagini preliminari quando la richiesta di incidente probatorio rientri nell’applicazione del primo periodo del comma 1 bis dell’articolo 392 del Codice di procedura penale. E, precisa che tale limite non è incoerente con il fatto che il giudice sia chiamato ad applicare la norma su impulso delle parti processuali nell’esercizio di una loro facoltà attribuita dalla legge, in base alla presunta appartenenza alla categoria di soggetti deboli delle persone chiamate a testimoniare.
Quindi la norma in esame si pone in un rapporto di specialità rispetto al resto delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo creando volutamente un automatismo tra tipologia di reati e la presunzione di vulnerabilità e di non differibilità dell’assunzione della prova.
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di Avv.Marco Proietti, Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti