Penale

Indebita compensazione, in assenza di attestazioni da parte dell'amministrazione è irrilevante il pagamento tramite F24

In assenza di attestazioni non è possibile collegare con certezza i pagamenti effettuati al debito accertato. Sussiste in capo al professionistia incaricato la responsabilità in merito alle compensazioni effettuate (Corte di Cassazione, Sez. III Pen., Sentenza 2 marzo 2022, n. 7296)

di Paolo Comuzzi

Nella sentenza in commento ( Cassazione 7296/2022 ) la Corte prende in esame un caso di indebita compensazione (in sostanza una compensazione con crediti inesistenti).

Si tratta di un reato grave e sanzionato e quindi appare di interesse capire quali principi abbia affermato la Corte nella decisione citata.

Gli imputati sono due ed il loro ricorso si sostanzia nelle seguenti lagnanze riferite alla decisione del Tribunale del riesame di Napoli:

1. Per quanto concerne il primo imputato egli lamenta "…Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 … Il Tribunale avrebbe ritenuto irrilevante il pagamento dell'intero importo dovuto, da parte del ricorrente, perché avvenuto spontaneamente a mezzo di un modello F24 e non attraverso gli istituti previsti dal legislatore, quali accertamento con adesione, conciliazione fiscale, transazione o rateizzazione. Questa conclusione, tuttavia, sarebbe palesemente errata perché in contrasto con la ratio dell'art. 12-bis citato, ossia evitare la duplicazione del debito erariale, ed anche della generale normativa in materia (art. 19, d. Igs. n. 241 del 1997; art. 1, d.P.R. n. 602 del 1973), che ammetterebbe pacificamente il versamento spontaneo come modalità per onorare il debito; ciò, peraltro, troverebbe conferma anche negli artt. 13 e 13-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, che non conterrebbero distinzioni sul punto. Il pagamento effettuato, in ogni caso, dovrebbe esser qualificato come ravvedimento operoso, perché comprensivo di imposta, interessi e sanzioni …";

2. Sempre il primo imputato aggiunge a quanto sopra anche il tema per cui vi sarebbe stata una "… Inosservanza ed erronea applicazione degli elementi costitutivi della fattispecie, anche in rapporto al profilo psicologico (con riguardo ai capi 102 e 103). L'ordinanza non avrebbe valutato l'ampia documentazione prodotta a sostegno della mancanza di dolo …".

3. Il secondo imputato invece lamenta la mancata considerazione circa il fatto che la "… [omissis] sarebbe soltanto una società di servizi, e si sarebbe limitata alla trasmissione telematica di modelli F24 per conto di altri enti, che - secondo l'accusa - avrebbero poi beneficiato delle indebite compensazioni. Nessuno di questi soggetti, peraltro, avrebbe affidato alla società del ricorrente la tenuta della propria contabilità, né avrebbe richiesto consulenze, incaricando la [omissis] soltanto di occuparsi dell'elaborazione ed inoltro dei modelli, redatti sulla base di dati forniti dai clienti (quelli in rubrica, come altri 5200 circa). Anche il dolo eventuale citato nell'ordinanza, poi, sarebbe del tutto assente, ed il Tribunale lo avrebbe riconosciuto ben oltre i limiti consentiti dalla giurisprudenza di questa Corte. Al ricorrente, dunque, potrebbe al più contestarsi una culpa in vigilando sull'operato di un dipendente, non certo il dolo del reato in oggetto …".

La Corte di Cassazione respinge il ricorso affermando svolgendo le seguenti considerazioni che appaiono certamente di interesse e che riportiamo in dettaglio nel loro sviluppo.

La prima delle considerazioni riguarda un aspetto processuale generale e la Corte afferma in modo chiaro che "…, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004... Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003... Rv. 224611) …".

Quindi i giudici proseguono statuendo, in merito alle doglianze del primo imputato, che "… Il Tribunale, dunque, ha richiamato gli istituti previsti dalla legislazione tributaria non per qualificarli come unico ed insurrogabile mezzo di pagamento del debito verso l'Erario, ma per evidenziare che in assenza di attestazioni da parte dell'amministrazione tributaria - espressa dagli stessi atti, come dai provvedimenti di sgravio - non era possibile collegare con certezza i pagamenti effettuati al debito accertato. Quel che, peraltro, il difensore ha di fatto confermato nell'odierna sede di discussione, richiamando (senza produrla) un'attestazione - rilasciata solo da qualche giorno dall'Agenzia delle Entrate - che certificherebbe proprio un tale collegamento; un documento che, dunque, non era nella disponibilità del Tribunale del riesame e che lo stesso Giudice non avrebbe potuto acquisire, in difetto di poteri istruttori, ma che sarebbe stato possibile offrire al pubblico ministero in una richiesta di dissequestro delle somme …".

Spostando poi l'attenzione sul secondo ricorrente e quindi sul concorso del professionista nel reato di indebita compensazione (attribuito in concorso anche al soggetto che trasmette i modelli F24) la Cassazione ha stabilito che "… la spedizione dei modelli F24 ben può integrare modalità di consumazione del reato, in quanto i relativi professionisti sono portatori delle necessarie conoscenze tecniche, dovendo dunque esercitare un potere di controllo sulla documentazione loro offerta, senza alcuna aprioristica fiducia in quanto prodotto dal cliente …".

Si tratta di una sentenza mette i professionisti in una luce per cui viene richiesta agli stessi una speciale attenzione nella presentazione dei modelli F24 in compensazione avuto riguardo al fatto che potrebbe insorgere una responsabilità di carattere penale tributario in assenza di qualsiasi controllo in merito alle compensazioni effettuate.

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