Penale

Infortuni sul lavoro: la nomina dell'RSPP non esonera il datore di lavoro da responsabilità penale

Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. IV, 18 maggio 2023, n. 21153

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di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi*

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortuni sul lavoro, confermando il principio di diritto per cui "la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Questa in sintesi la vicenda processuale

La Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli nei confronti dell'amministratore unico di una società per l'ipotesi di reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, occorse ai danni di un dipendente della medesima società.

Nello specifico, secondo la tesi accusatoria, l'amministratore non aveva valutato il rischio inerente alla realizzazione della catasta dei bancali, la quale – cadendo – aveva colpito il dipendente provocando allo stesso una malattia di durata superiore ai 40 giorni. Ricorrendo per Cassazione avverso la sentenza di appello, l'imputato lamentava la violazione di legge in relazione alla responsabilità penale al medesimo contestata. Secondo l'assunto difensivo, infatti, la responsabilità per le lesioni cagionate alla persona offesa avrebbe dovuto ricadere esclusivamente sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato, in quanto tenuto ad erogare una adeguata formazione ai dipendenti nonché a valutare i rischi connessi al tipo di attività lavorativa svolta anche ai fini della stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La Suprema Corte ha, tuttavia, ritenuto inammissibile il suddetto ricorso sostenendo che la redazione del documento che valuti i rischi connessi all'attività lavorativa e individui le necessarie prescrizioni per la prevenzione dei medesimi rappresenta uno specifico obbligo del datore di lavoro.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, infatti, la redazione del DVR è intesa quale adempimento personalissimo e non delegabile, sebbene sia ammessa la collaborazione dell'RSPP, quale soggetto dotato di specifiche competenze tecnico-scientifiche.

Per tali ragioni gli infortuni ricollegabili alla mancata valutazione del rischio, ovvero alla mancata adozione delle misure di cui al DVR, sono sempre da ritenersi imputabili al datore di lavoro anche in presenza di inadempimenti attribuibili all'RSPP.

Di fatti, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, anche qualora l'infortunio verificatosi venga accertato quale diretta conseguenza di un errore tecnico nella valutazione dei rischi commesso dall'RSPP, la responsabilità di tale soggetto non sarebbe esclusiva bensì concorrente con quella del datore di lavoro.

Nella vicenda in esame la Suprema Corte ha, pertanto, ritenuto coerente la valutazione della Corte territoriale che confermava la responsabilità del datore di lavoro per non aver preso in considerazione il rischio della caduta di materiali dall'alto nonché i rischi inerenti alle modalità di realizzazione delle cataste di bancali.

Sulla base di tali considerazioni si può, dunque, affermare che, in forza della tipicità e non delegabilità dell'attività di valutazione dei rischi connessi alle mansioni svolte dai lavoratori, il datore di lavoro è penalmente responsabile ogni qual volta si accerti che l'infortunio sul lavoro abbia avuto origine dalla mancata previsione dei rischi o dalla mancata predisposizione delle misure individuate all'interno del DVR.

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*A cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)

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