Ingiunzione nulla senza la qualifica sulla relata
L’ingiunzione fiscale notificata dal Comune è di per sé nulla quando la relata di notifica dell’atto impositivo sottostante non riporta la qualifica della persona che l’ha firmata per ricevuta. Infatti, pur essendo la relata un atto pubblico, le affermazioni rilasciate da coloro che ricevono gli atti non sono coperte da fede pubblica e – come tali – sono contestabili di fronte al giudice tributario. Sono queste le conclusioni cui è giunta la sezione 14 della Ctp Milano, con la sentenza 3870 depositata il 20 settembre 2018 (presidente Citro, relatore Benedetti).
Il caso
La pronuncia nasce dal ricorso proposto da uno studio associato di avvocati contro un’ingiunzione di pagamento con cui il Comune di Milano pretendeva la riscossione della tassa rifiuti per le annualità 2011-15.
Lo studio lamentava di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento e – a riprova di tale assunto – evidenziava che in tutte le relate di notifica degli atti impositivi non era riportata l’indicazione della qualifica della persona che le aveva firmate per ricevuta.
La norma
La notifica degli atti impositivi deve avvenire nel rispetto dell’articolo 60 del Dpr 600/73, che, a sua volta, rinvia al Codice di procedura civile.
Oltre che a mezzo posta (anche certificata), la notifica può essere effettuata dai messi comunali o dai messi autorizzati dall’ufficio, presso la residenza del contribuente, nel proprio ufficio o nel luogo di svolgimento dell’attività, nelle mani del medesimo o di un familiare, se convivente, o di persona addetta alla casa o, ancora, al vicino di casa o al portiere dello stabile, sussistendo la presunzione di futura consegna dell’atto al contribuente.
Se si tratta di persone giuridiche, invece, la notifica può avvenire nella sede legale, o, in subordine, presso una sede secondaria o amministrativa, nelle mani della persona addetta alla ricezione degli atti.
In entrambi i casi, comunque, l’ufficiale giudiziario è tenuto a certificare l’eseguita notificazione mediante una specifica relazione (detta “relata di notifica”) da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. Inoltre, nella relata di notifica devono essere riportate la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
La decisione
Nell’accogliere il ricorso, la Ctp di Milano ha precisato innanzitutto che, non essendo le attestazioni riportate da colui che ha ricevuto l’atto coperte da fede pubblica, esse sono contestabili dinanzi al giudice tributario.
Siccome, nel caso di specie, non è stata riportata nella relata di notifica la qualifica del ricevente, non vi è alcuna certezza che gli avvisi di accertamento sottostanti siano stati, di fatto, ricevuti dallo studio ricorrente. Pertanto, così come statuito dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il vizio di notifica dell’atto presupposto rende l’atto stesso inesistente e, perciò, nulli tutti gli atti successivi.