Penale

Ingresso e trattenimento illegale, reato non perseguibile se è presentata domanda di protezione internazionale

L'azione penale non può essere promossa o proseguita fino al rigetto dell'istanza che rappresenta causa di non procedibilità

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di Paola Rossi

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato "blocca" la possibilità di procedere con l'azione penale, per il reato di trattenimento nel territorio dello Stato, contro lo straniero in situazione illegale. La Corte di cassazione con la sentenza n. 27353/2021 ha però precisato che seppure la legge parla di sospensione del procedimento penale a fronte della domanda di protezione internazionale di fatto si tratta di causa di non procedibilità. Per tale motivo la difesa dell'imputata ricorreva in Cassazione perché fosse annullata la sentenza con la quale era stata riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto il giudice avrebbe dovuto invece emettere sentenza di non luogo a procedere.

E qui sta l'innovativa lettura della Cassazione penale che precisa, appunto, che non si può parlare sotto alcun aspetto di assoluzione o di causa di non punibilità, in quanto il giudice, chiamato a giudicare lo straniero per il reato previsto dal comma 1 dell'articolo 10bis del testo unico dell'immigrazione, deve - in primis - verificare l'assenza di cause di non procedibilità quale la presentazione dell'istanza di protezione internazionale. Cioè, in caso sussista tale circostanza di fatto, l'azione penale non è sospesa, ma non può essere promossa né proseguita. Solo al momento del rigetto dell'istanza di protezione internazionale si riapre la possibilità di esercitarla ab initio: cioè viene rimosso l'ostacolo rappresentato dalla pendenza della domanda avanzata dallo straniero.

Da cui se ne deriva il principio interpretativo affermato dalla Cassazione secondo cui il giudice deve procedere a immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale anche in caso di processo in corso e non dichiararlo sospeso e men che mai concludere il giudizio di merito - pur senza condanna - come nel caso concreto. In realtà ciò che rileva non è l'assenza di una condizione per l'esercizio dell'azione penale, ma la presenza di una causa di non procedibilità che il giudice è tenuto a dichiarare tempestivamente con sentenza. Certo l'esito negativo del procedimento amministrativo instaurato dallo straniero richiedente lo status di rifugiato fa venir meno l'ostacolo alla celebrazione del processo non impedendo più l'esercizio dell'azione penale da parte dei giudici che devono perciò rendersi edotti sullo stato del procedimento amministrativo.

In conclusione dove la norma parla di sospensione del processo eventualmente già instaurato va rilevata un'imprecisione linguistica che si sarebbe evitata parlando più esplicitamente di improcedibilità che determina i n capo al giudice l'obbligo di immediata declaratoria della causa di non procedibilità a norma dell'articolo 129 del Codice di procedura penale.

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