Civile

Inps, accertamento tecnico preventivo negativo senza spese per i redditi sotto soglia

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30515 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una donna condannata al pagamento a seguito dell’accertamento tecnico preventivo

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, il richiedente, se in possesso di un reddito sotto la soglia indicata dal Tu spese di giustizia (periodicamente aggiornata) non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30515 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una donna contro la decisione del Tribunale di Roma che, nell’ambito di un contenzioso con l’Inps, aveva confermato la condanna alle spese processuali e di Ctu.

La ricorrente ha evidenziato che nelle cause proposte in sede di accertamento tecnico preventivo (ATPO) il soccombente, che si trovi nelle condizioni indicate dal comma 11 dell’art. 42 del Dl n. 269/2003, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite e di CTU. E che la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. Cpc era stata inserita sia nel ricorso per ATPO che nel successivo ricorso in opposizione (ex art. 445 bis, comma 6, Cpc).

Sul punto, la giurisprudenza di Cassazione, si legge nella decisione, ha da tempo chiarito che l’art. 152 disp. att. Cpc, nel testo modificato dal Dl n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, laddove richiede che la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza renda apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi.

L’evoluzione delle condizioni non è però indifferente, cosicché l’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, all’opposto, ove tali condizioni si concretizzino nel prosieguo del giudizio, può rendere, anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione.

La ricorrente aveva allegato di percepire un reddito pari a 12.051,00 euro, di essere divorziata dal 2017 e senza assegno (il decreto 10 maggio 2023 ha disposto che l’importo è aggiornato a euro 12.838,01).

La Corte, infine, richiama la giurisprudenza che ha evidenziato come le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003, non abbiano imposto all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva secondo uno schema predeterminato; né è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale, purché la dichiarazione sostitutiva possegga i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©