Inquinamento atmosferico e responsabilità penale del gestore dell'attività
Ambiente - Inquinamento atmosferico - Società - Autorizzazione unica ambientale - Modifiche sostanziali allo stabilimento - Nuovi punti di immissione e nuovi silos - Aumento delle emissioni in atmosfera - Responsabilità rappresentanti della società
Legittima la condanna per il reato ex art. 269 codice ambientale (ratione temporis applicabile) per i rappresentanti di una società attiva nella produzione di mangimi per animali, per violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale (AIA) per aver apportato modifiche sostanziali allo stabilimento, installando, in particolare, la zona di macinazione in posizione diversa da quella prevista nonché un'attività di selezione sementi con punti di emissione non previsti, poiché dalla realizzazione di nuovi punti di immissione in atmosfera e di nuovi silos nonché la creazione di una nuova e rilevante parte di impianto, è legittimo dedurre l'effettivo, tangibile aumento delle emissioni in atmosfera e della idoneità di tali modifiche a determinare un danno o un pericolo concreto alle matrici ambientali.
• Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza 9 febbraio 2023, n. 5576
Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera - Reato proprio del 'gestore dell'attività' - Società di capitali - Responsabilità del legale rappresentante - Sussistenza.
La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. (Nella fattispecie la Corte ha affermato che nel caso di società di capitali "gestore" è chi ne ha la legale rappresentanza).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 19 luglio 2017, n. 35572
Sanità pubblica - Immissioni in atmosfera - Nuova domanda di autorizzazione per modifica dell'impianto ex art. 269, comma ottavo, d.lgs. n. 152 del 2006 - Soggetto legittimato - Legale rappresentante della persona giuridica - Configurabilità - Necessità di delega ad hoc nei confronti del terzo - Sussistenza - Sufficienza del conferimento di delega generale in materia ambientale da parte del consiglio di amministrazione della società - Esclusione.
In tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 269, comma ottavo, D.Lgs. n. 152 del 2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell'art. 268, lett. n), del medesimo D.Lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l'esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto "ad hoc", un terzo per il compimento di tale specifico atto. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 13 ottobre 2016, n. 43246
Reati ambientali - Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera - Reato proprio del gestore dell'attività - Responsabilità del procuratore speciale - Condizioni - Fattispecie.
La contravvenzione prevista dall'art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato D.Lgs. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, per stabilire la responsabilità del soggetto che rivesta la posizione di procuratore speciale in nome e per conto dell'azienda nei rapporti con enti quali A.R.P.A., A.S.L. e I.S.P.E.S.L., occorre accertare se, in concreto, questi si sia occupato dell'attività produttiva e sia stato investito dei poteri necessari per impedire l'evento).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 9 dicembre 2015 n. 48456
Non ripetibili le somme versate nel corso del rapporto di convivenza salvo quando eccedano doveri morali e sociali
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità 231 anche per la condotta imprudente o incauta del lavoratore
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