Comunitario e Internazionale

Intercettazioni, ok su modulo standard ma con richiesta motivata

Dalla lettura incrociata dei due documenti devono emergere le ragioni

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di Giovanni Negri

Una decisione che autorizza intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica. L’obbligo di motivazione non è infatti violato se la decisione si fonda su una richiesta dettagliata e circostanziata dell’autorità penale competente e i motivi dell’autorizzazione possono essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione.

Mentre in Italia si dibatte e si polemizza sull’(ennesima) riforma della disciplina delle intercettazioni, alcune indicazioni in materia, all’insegna di una relativa deformalizzazione nell’ambito dei principi del giusto processo, arrivano dalla Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-349/21.

Nel 2017 il presidente del Tribunale specializzato bulgaro ha autorizzato, sulla base di richieste motivate, dettagliate e circostanziate del procuratore incaricato dell’indagine, intercettazioni telefoniche nei confronti di quattro persone sospettate di aver commesso reati dolosi gravi. Per motivare le sue decisioni, il presidente ha seguito la prassi giudiziaria nazionale che consiste nell’utilizzo di un modello prestabilito e privo di motivazione specifica che si limita essenzialmente a indicare che i requisiti previsti dalla normativa nazionale relativa alle intercettazioni telefoniche sono rispettati.

Il Tribunale bulgaro si è così chiesto se la prassi nazionale è compatibile con la direttiva «relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ha di conseguenza interpellato la Corte in via pregiudiziale.

La Corte Ue sottolinea, nella sentenza depositata ieri, che il giudice che autorizza le intercettazioni telefoniche adotta la sua decisione sul fondamento di una richiesta motivata e circostanziata che gli consente di verificare se sono soddisfatte le condizioni di concessione dell’autorizzazione. Si tratta di una prassi, puntalizzano i giudici europei, che si inserisce nell’ambito delle misure legislative adottate dalla Bulgaria con l’effetto di limitare il principio di riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati relativi al traffico.

La Corte dichiara, poi, che si può ritenere che, firmando un testo prestabilito secondo un modello con l’indicazione del rispetto dei requisiti di legge, il giudice nazionale abbia convalidato i motivi della richiesta circostanziata che gli è stata sottoposta dall’autorità penale competente, garantendo contestualmente il rispetto di questi requisiti. In questo contesto sarebbe artificioso, osserva la sentenza, esigere che l’autorizzazione di intercettazione contenga una motivazione specifica e dettagliata, quando la richiesta alla quale l’autorizzazione è conseguente contiene già questa motivazione.

La Corte precisa, inoltre, che l’autorità giudizaria chiamata a valutare la legittimità dell’autorizzazione sia la persona indagata devono poter comprendere agevolmente e senza ambiguità, attraverso una lettura incrociata dell’autorizzazione e della richiesta motivata che l’accompagna, le ragioni precise per le quali l’intercettazione è stata autorizzata. Quando la decisione di autorizzazione si limita a indicare la durata e a dichiarare che le disposizioni di legge sono rispettate, è essenziale che la richiesta indichi chiaramente tutte le informazioni necessarie perché le persone interessate siano in grado di comprendere che è proprio sulla base di quelle informazioni, che il giudice dell’autorizzazione è giunto alla conclusione che l’insieme dei requisiti di legge erano soddisfatti.

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