Civile

Interdetto possessorio mai suscettibile di esecuzione ma soltanto di attuazione

Sul tema la sezione III della Cassazione con al senteza 13175/2021 ha espresso un principio di diritto

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di Mario Finocchiaro

Poiché l'interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies, richiamato dal capoverso dell'art. 703, Cpc, sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione e consistente nell'intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest'ultimo, l'una e l'altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell'inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l'attuazione del provvedimento interdittale. Questo il princio espresso della sezione III della Cassazione con la sentenza 17 maggio 2021 n. 13175.

I precedenti
Sulla prima parte della massima, nel senso che i provvedimenti interinali di reintegra e manutenzione del possesso hanno il carattere della esecutività ma non danno luogo a esecuzione forzata, atteso che con essi non si realizza una alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrisecamente coattivo di realizzazione forzosa che si svolge ex officio iudicis sicché la loro attuazione deve avvenire senza la osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione, e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto, tra le altre, Cassazione, sentenze 28 ottobre 1994, n. 8581; 12 gennaio 2006, n. 407; 15 gennaio 2003, n. 481, in Foro it., 2003, I, c. 2424; 12 marzo 2008, n. 6621 ove il rilievo, da un lato, che le spese sostenute per la eventuale intimazione del precetto non sono ripetibili, dall'altro, che è essenziale esclusivamente la notifica del titolo esecutivo, e, in caso di contestazione relativa alle modalità di attuazione del provvedimento, deve essere proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 669-duodecies Cpc allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento sommario.
Non diversamente, la attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso, Cassazione, sentenza 26 febbraio 2008, n. 5010.
Sempre nel senso che al di fuori del caso di provvedimento avente ad oggetto il pagamento di danaro, l'attuazione dei provvedimenti cautelari, nel sistema del procedimento cautelare uniforme antecedente le modifiche apportata dal decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, non dà luogo ad un processo esecutivo e, conseguentemente, l'ordinanza che concede la cautela non può essere utilizzata per ottenere dal giudice che l'ha concessa un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 614 Cpc, per le spese sostenute per l'attuazione della misura cautelare, dovendo invece il diritto al loro rimborso farsi valere nel giudizio di merito, Cassazione, ordinanza 30 marzo 2007, n. 7922 .

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