Civile

Interessi legali "maggiorati" anche per le obbligazioni restitutorie e risarcitorie da contratto

Gli interessi legali "maggiorati" di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applicano anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale. Questo è quanto ha recentemente stabilito il Tribunale di Savona, con una interessante e puntuale sentenza depositata il 25 settembre 2020

di Gabriele Chiarini e Merika Carigi*


Gli interessi legali "maggiorati" di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. si applicano anche alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale. Questo è quanto ha recentemente stabilito il Tribunale di Savona, con una interessante e puntuale sentenza depositata il 25 settembre 2020.

Com'è noto, nel 2014 l'art. 1284 del codice civile, dedicato al "saggio degli interessi", si è arricchito di un quarto comma, che ha disciplinato la misura degli interessi legali in caso di domanda giudiziale, stabilendo che, dal momento della sua proposizione, il tasso diviene pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lg. 231/2002. La regola, per inciso, vale anche per l'arbitrato, in forza del comma 5 anch'esso aggiunto all'art. 1284 c.c.

Non sfuggirà il rilievo dell'innovazione normativa: basti considerare che il saggio degli interessi legali "semplici", oggigiorno, è fermo allo 0,01%, mentre quello degli interessi legali "maggiorati" è pari all'8%.

Chiaramente, questa "maggiorazione" degli interessi legali dopo la proposizione della domanda giudiziale (o dell'arbitrato) è stata prevista dal legislatore al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio che egli subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, scoraggiare eventuali intenti dilatori e defatigatori dei soggetti debitori, penalizzandone la condotta di resistenza infondata – e talvolta pretestuosa – con l'applicazione di un tasso legale d'interesse ben più alto di quello ordinario.

Quanto all'ambito oggettivo di operatività dei nuovi commi dell'art. 1284 c.c., Cass. 28409/2018 ha ritenuto che la disciplina ivi prevista possa trovare applicazione solo con riguardo alle obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale, facendo leva sulla formulazione letterale del testo, che recita "Se le parti non ne hanno determinato la misura […]".

Secondo questo orientamento, dunque, il tasso "maggiorato" ex art. 1284, comma 4, c.c. non potrà essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, in quanto per esse non è ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare. Pertanto, le obbligazioni ex delicto resteranno soggette al tasso (oggi praticamente nullo) di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.

Quanto, invece, alla tipologia di obbligazioni ex contractu cui deve applicarsi il tasso "maggiorato" di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., il Tribunale di Savona – con la sentenza menzionata in principio – ha reputato che il saggio in questione riguardi anche le obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale, benché le medesime possano integrare un debito di valore (almeno quelle risarcitorie) e non essere liquide (cioè determinate nel loro ammontare).

A ciò non osterebbe il principio – formulato Cass. 22457/2017 e Cass. 8128/2020 – per cui, se vengono liquidati genericamente gli "interessi legali", si intendono dovuti "solamente" quelli di cui all'art. 1284 c.c. Infatti, la Suprema Corte intende come "interessi legali" quelli di cui all'art. 1284 c.c., senza operare distinzioni tra i diversi commi della norma, perciò il riferimento va inteso anche al suo quarto comma.

D'altronde, non sarebbe predicabile alcun pregiudizio in capo al debitore, in quanto l'applicazione del tasso di mora di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. non avviene automaticamente, ma solo a seguito di una specifica e formale iniziativa del creditore, che è la proposizione della domanda giudiziale, assimilabile – quanto agli effetti – alla costituzione in mora.

E' chiaramente, questa, una problematica ancora bisognosa di assestamento, peraltro potenzialmente foriera di significative implicazioni anche in altri ambiti (come, per esempio, in quella particolare specie di responsabilità contrattuale che è la responsabilità medica). Sarà dunque opportuno attendere per verificare se questo orientamento di merito, indubbiamente affascinante, troverà conferma anche nella giurisprudenza di legittimità.

* a cura degli avvocati Gabriele Chiarini e Merika Carigi, Studio Legale Chiarini

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