Interessi legittimi e giurisdizione ordinaria
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Interessi legittimi – SIAE – Giurisdizione del Giudice ordinario – Art. 1, comma 2, legge n. 2 del 2008 - Sussistenza.
Anche all'Autorità giudiziaria ordinaria è consentito, per effetto di una conforme disposizione del legislatore ordinario, di conoscere degli interessi legittimi, ed eventualmente di annullare un atto della Pubblica Amministrazione, nonché d'incidere conseguentemente sui rapporti sottostanti secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste (Fattispecie relativa al riconoscimento della giurisdizione ordinaria per le controversie riguardanti l'intera attività della SIAE ente pubblico economico a base associativa, ivi compresi l'organizzazione e il funzionamento degli organi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 9 gennaio 2008, n. 2,)
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2020 n. 8239
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Interessi legittimi - "Codice della privacy" - Controversia sul rifiuto opposto dal garante sulla richiesta di autorizzazione a esigere un contributo dai richiedenti l'accesso ai dati - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
La controversia tra il titolare del trattamento di dati personali e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, concernente la legittimità del rifiuto da quest'ultimo opposto alla richiesta, avanzata dal titolare, di autorizzazione ad esigere un contributo dai richiedenti l'accesso ai dati, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 152. Infatti, posto che la chiara scelta operata dal legislatore tramite l'art. 152 citato non contrasta con l'art. 103 Cost., non essendo vietata l'attribuzione al giudice ordinario della cognizione anche degli interessi legittimi, la materia dell'accesso ai dati personali e dei costi di esercizio di tale diritto presenta una inestricabile interferenza tra i diritti e interessi legittimi, con la netta prevalenza dei primi sui secondi, là dove, inoltre, il bilanciamento che deve operare l'Autorità Garante è, eminentemente, tra interessi privati (quelli degli interessati ai dati trattabili e quelli delle imprese detentrici), mancando, quindi, una vera e propria discrezionalità amministrativa.
•Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 14 aprile 2011 n. 8487
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Parco Nazionale del Gran Paradiso - Costruzione in zona protetta senza permesso dell'Ente del parco ma in forza di concessione edilizia - Remissione in pristino - Azione promossa dall'Ente del parco – Interessi legittimi - Giurisdizione del giudice ordinario - Illegittimità costituzionale dell'art. 14 del R.D. legge n. 1584 del 1922 - Esclusione.
In forza degli artt. 10 e 14 del R.D.L. n. 1584 del 1922 - non abrogati, neanche tacitamente, dalla legge n. 394 del 1991 - l'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso deve rivolgersi al giudice ordinario, per ottenere la rimessione in pristino dei luoghi da parte di chi, ancorché munito di concessione edilizia, abbia costruito in zona protetta in mancanza dello speciale permesso rilasciato dall'Ente medesimo (e già di competenza del Ministero dell'Agricoltura), senza che la disposizione del citato art. 14 possa essere sospettata di incostituzionalità, in quanto non affida al giudice ordinario la giurisdizione su una posizione di interesse legittimo, non comportando le relative conseguenze sanzionatorie una giuridica incidenza sulla concessione edilizia, ma impone alla P.A. di rivolgersi al giudice per conseguire la sanzione ripristinatoria, così apprestando un sovrappiù di garanzie per il soggetto passivo - di regola esposto all'esercizio "iure imperii" dei poteri repressivi della Pa.
•Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 15 aprile 1994 n. 3521
Giurisdizione civile e amministrativa - In genere - Controversia sul riconoscimento della qualifica di socio dell'iscritto alla S.i.a.e. - Giurisdizione del giudice amministrativo.
La domanda dell'iscritto alla S.I.A.E., volta a conseguire il riconoscimento della qualifica di socio, introduce una controversia che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rientrando fra le questioni di stato, che l'art. 8, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 riserva alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, bensì essendo attinente ad atti di autorganizzazione del detto ente pubblico economico, atteso che la richiesta qualità di socio, permettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi, implica un'intima partecipazione alla organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, mentre è irrilevante che l'atto di ammissione, in quanto consistente nella valutazione di requisiti predeterminati, non sia discrezionale, atteso che anche di fronte a un atto vincolato, perché funzionale alla tutela di un interesse pubblico, può rinvenirsi una posizione di interesse legittimo.
•Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 5 dicembre 1990 n. 11675