Civile

Interessi richiesti in cartella: questione rimessa alla Sezioni Unite

Un'eccezione, quasi sempre, sollevata dal contribuente in sede processuale (in via residuale) per contestare uno dei vizi che possa inficiare la pretesa esattoriale è l'esplicitazione del calcolo degli interessi riportati all'interno della cartella di pagamento.

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di Antonio Colella*

Un'eccezione, quasi sempre, sollevata dal contribuente in sede processuale (in via residuale) per contestare uno dei vizi che possa inficiare la pretesa esattoriale è l'esplicitazione del calcolo degli interessi riportati all'interno della cartella di pagamento.

Non è raro che il modus operandi adoperato dall'Agente della Riscossione per la quantificazione degli interessi applicati sia di difficile interpretazione. Computo criptico e incomprensibile che porta in rilievo non tanto la spettanza degli interessi, ma, proprio, il modo con cui è stato calcolato il totale riportato nella cartella di pagamento.

La difficile comprensione non può che legittimare la tesi della violazione del diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente riconosciuto all'art. 24, in quanto, mancando un prospetto analitico degli interessi applicati, non è dato al contribuente verificare e, quindi, contestare la correttezza della somma a tale titolo richiesta.

Eppure l'obbligo di motivare adeguatamente una cartella esattoriale, anche con riferimento al calcolo degli interessi applicati, è chiarito all'interno dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Tanto dall'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, che a chiare lettere afferma il sacro principio per il quale "Ogni provvedimento amministrativo…deve essere motivato…", quanto dall'art. 7 (proprio del diritto tributario), il quale prevede che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

Nonostante ciò, la questione ha trovato interpretazioni diverse nel tempo da parte dei giudici di legittimità.

La Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che il calcolo degli interessi sia di fonte legale, motivo per il quale "la cartella di pagamento deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (Cass., Sez. V, 27 marzo 2019, n. 8508; Cass., Sez. V, 8 marzo 2019, n. 6812; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2017, n. 14236).

Diverso orientamento giurisprudenziale, tanto di merito quanto di legittimità, ha più volte ribadito che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, quindi "la cartella esattoriale deve essere motivata nella parte in cui mediante la stessa venga anche richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli oggetto dell'atto impositivo oggetto del giudizio, come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito. (Cass. n. 21851/2018, Cass. n. 15554/2017, CTR Abruzzo n. 258/2019, CTR Lazio n. 969/2021)".

In "vacatio legis" è stata la Corte di Cassazione, con Ordinanza Interlocutoria n. 31960 del 05/11/2021, a ritenere sussistenti le condizioni per la rimessione al Primo Presidente, affinché valuti l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, "stante l'esigenza di rendere effettiva e incisiva la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, attraverso l'enunciazione di un principio di diritto, rispetto a questione variamente risolta dalla Sezione, questione che è destinata a riproporsi in numerose controversie".

*a cura di Antonio Colella , Legal & Tax Advisor Studio Legale Colella

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